Danno da disservizio: prescrizione dal rinvio a giudizio e responsabilità del partecipe (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 67 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel danno da disservizio il termine quinquennale di prescrizione decorre, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 20/1994, dal momento in cui la deminutio patrimonii diviene conoscibile secondo ordinaria diligenza, e tale conoscibilità si realizza quando il fatto assume concreta qualificazione giuridica di presupposto dannoso. Nel caso di condotte accertate in sede penale, la piena conoscenza dell’amministrazione si configura con il rinvio a giudizio degli autori. La costituzione di parte civile e le costituzioni in mora che si limitino a riservare danni ulteriori e diversi non hanno efficacia interruttiva della prescrizione. Il funzionario che abbia offerto stabile disponibilità a un sodalizio criminoso risponde del danno da disservizio, anche per la quota legata ai costi di ripristino della legalità amministrativa e a parte della retribuzione percepita.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato due funzionari di un istituto previdenziale, in servizio presso una sede locale, chiedendo il risarcimento del danno da disservizio conseguente a condotte illecite accertate in sede penale. Il procedimento penale, aperto per associazione a delinquere finalizzata a frodi ai danni dell’INPS, si è concluso con sentenza della Corte di cassazione, con declaratoria di prescrizione per alcuni reati-fine e affermazione della responsabilità associativa.
La Procura ha articolato la pretesa in due quote: la spesa per il ripristino della normalità amministrativa, legata alle retribuzioni dei funzionari impiegati come ausiliari di polizia giudiziaria e al gruppo di lavoro costituito per smaltire le pratiche arretrate, e parte della retribuzione percepita dagli stessi convenuti nel periodo di partecipazione al sodalizio. Uno dei convenuti si è costituito eccependo, tra l’altro, la prescrizione; l’altro è rimasto contumace.
La Motivazione della Corte
Il Collegio applica il principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., esaminando prioritariamente l’eccezione di prescrizione, dirimente ai fini della decisione, come già affermato da Cass. civ. Sezioni Unite n. 9936/2014.
La regola applicabile è quella dell’art. 1 della legge n. 20/1994: il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso, dalla scoperta. Le sezioni di appello contabili, richiamate dal Collegio, precisano che il dies a quo coincide con il momento in cui la deminutio patrimonii diviene conoscibile dal danneggiato secondo ordinaria diligenza; la conoscibilità in concreto della illiceità erariale interviene al pieno e definitivo accertamento dei fatti.
Nel caso concreto la conoscenza dell’amministrazione si era realizzata già con il rinvio a giudizio del luglio 2009, epoca in cui l’ente, costituendosi parte civile, aveva piena contezza delle indagini. La Corte esclude che la costituzione di parte civile e le costituzioni in mora, limitate al danno patrimoniale per contributi non percepiti e prive di riferimento al danno da disservizio, possano valere come atti interruttivi: secondo Cass. Sez. L. n. 279/2024, la generica riserva di danni ulteriori non equivale a intimazione di pagamento.
Poiché la quantificazione e la segnalazione alla Procura regionale sono intervenute solo nel giugno 2022, il termine era ampiamente spirato. La Corte dichiara pertanto prescritta la pretesa verso il convenuto costituito, con compensazione delle spese stante la definizione su questione preliminare.
Quanto al contumace, il Collegio ricostruisce il danno da disservizio come figura di sintesi di condotte colpevolmente disfunzionali che incidono sulla qualità del servizio, comprensiva dei costi di ripristino della legalità. Le sentenze penali hanno accertato la stabile partecipazione del funzionario al sodalizio, con percezione di compensi proporzionali agli importi indebitamente erogati. Da qui la condanna al pagamento della complessiva somma quantificata, con rivalutazione e interessi legali.
Nota della Redazione
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