Passo carrabile, distanza dalle intersezioni e area di raccordo (Cons. Stato n. 1777 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La distanza minima di dodici metri che il passo carrabile deve osservare rispetto alle intersezioni, ai sensi dell’art. 46, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 495/1992, si computa dal margine più prossimo del manufatto all’area di intersezione, intesa come parte della intersezione a raso in cui si intersecano due o più correnti di traffico. Non è conforme alla norma la misurazione che assuma a riferimento la fine del marciapiede. Il giudice non può fondare l’accertamento sulla sola perizia di parte quando le risultanze istruttorie dell’amministrazione e la documentazione grafica le smentiscano per tabulas. La disparità di trattamento rileva solo in presenza di assoluta identità di situazioni di fatto, la cui prova rigorosa grava sull’interessato, e non è inficiata dall’eventuale illegittimità compiuta in altra situazione.

Il Fatto

Il proprietario di due fondi contigui in Firenze chiedeva al Comune la concessione di un passo carrabile per uno di essi e, in via subordinata, l’ampliamento di quello già esistente e assentito per l’altro. L’amministrazione rigettava entrambe le istanze rilevando che il nuovo accesso si collocava a distanza inferiore ai dodici metri dall’intersezione con una via laterale, in violazione dell’art. 46, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 495/1992. Il TAR Toscana accoglieva il ricorso, ritenendo rispettata la distanza sulla base di una perizia di parte che la misurava a partire dalla fine del marciapiede.

Il Comune proponeva appello, lamentando l’errata percezione dello stato dei luoghi e l’erronea interpretazione della norma e delle circolari ministeriali. Nella pendenza del giudizio il Comune adottava un nuovo diniego, dichiarato inefficace in sede di ottemperanza. La causa giungeva così alla decisione del Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che il nuovo passo carrabile insiste su un’area di intersezione conseguente a un incrocio a T tra due strade. Richiamando il combinato disposto degli artt. 3 e 22 del codice della strada e dell’art. 46, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 495/1992, il Consiglio di Stato osserva che la norma impone la distanza di dodici metri dalle intersezioni e, in ogni caso, la visibilità pari allo spazio di frenata.

Sul piano interpretativo la Corte valorizza i pareri del Ministero dei trasporti, secondo cui il computo va effettuato considerando l’area di raccordo tra i tronchi concorrenti, delimitata dalla spezzata costituita dagli allineamenti dei margini e dalle perpendicolari ai tronchi. Le distanze, intese dal margine più vicino del manufatto, si computano dunque dai segmenti che delimitano tale area. Ne deriva che la lettura del giudice di primo grado, che aveva misurato la distanza dalla fine del marciapiede, non è condivisibile.

Il Collegio rimprovera al TAR di avere assunto quale unico parametro la perizia di parte, pretermettendo integralmente le risultanze istruttorie dell’amministrazione. L’argomento della mancata contestazione cade, perché quelle conclusioni risultano smentite per tabulas dai grafici e dalla documentazione versata in atti, cui l’appellante si era costantemente richiamato.

Quanto al profilo procedurale, la Corte esclude ogni contraddittorietà tra il consolidamento della SCIA per il frazionamento dei fondi e il diniego del nuovo passo carrabile: i due titoli hanno finalità diverse e i presupposti vanno valutati separatamente. Irrilevanti sono poi la presenza di un’area di sosta per motocicli, attesa la derogabilità di quanto disposto dall’art. 158 del codice della strada, e l’esistenza in città di altre intersezioni con passi carrabili. Su quest’ultimo punto la Corte richiama il principio consolidato della giurisprudenza amministrativa in tema di disparità di trattamento, escludendo che l’onere probatorio sia stato assolto.

L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza del TAR Toscana n. 241 del 10 febbraio 2025, il ricorso di primo grado è rigettato, con condanna dell’appellato alle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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