La rinuncia all’appello e la compensazione delle spese nel processo amministrativo (Cons. Stato n. 1778 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia mediante dichiarazione sottoscritta e depositata presso la segreteria, oppure resa in udienza e documentata nel verbale. La rinuncia all’appello va notificata alle altre parti costituite almeno dieci giorni prima dell’udienza; se queste non si oppongono, il processo si estingue ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84, comma 3, c.p.a. Il rinunciante è tenuto al pagamento delle spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il Collegio, valutate le circostanze, ritenga di compensarle. La sopravvenuta cessazione dell’interesse alla decisione, per effetto di un provvedimento dell’Amministrazione che incida sulla pretesa contestata, legittima la rinuncia e l’estinzione del giudizio.

Il Fatto

La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di una ditta individuale, del provvedimento con cui il Comune aveva disposto il divieto di prosecuzione di un’attività di vendita di prodotti a base di CBD mediante apparecchi automatici, oltre che del verbale di accertamento e contestazione della violazione. La società aveva presentato una S.C.I.A. per la commercializzazione di tali prodotti; l’Amministrazione aveva inibito l’attività richiamando l’Intesa del Centro Storico stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 222 del 2016, e aveva poi contestato la violazione dell’art. 144 bis della L.R. n. 1 del 2007.

Il TAR Liguria, con sentenza n. 806/2024, aveva declinato la giurisdizione a favore del giudice ordinario in relazione al verbale e al provvedimento interdittivo, respingendo il ricorso per il resto. Proposto appello, nelle more del giudizio l’Amministrazione comunicava un’ordinanza ingiunzione che riduceva la sanzione nella misura del 50%. L’appellante, ritenuto venuto meno l’interesse alla decisione, depositava dichiarazione di rinuncia all’appello, notificata al Comune, chiedendo l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione di rinuncia depositata dall’appellante, motivata dalla sopravvenienza dell’ordinanza ingiunzione emessa ai sensi della legge n. 689 del 1981, con la quale il Dirigente comunale, considerata la mancanza di reiterazione della violazione, ha applicato la riduzione della sanzione nella misura del 50%.

La decisione si fonda sull’art. 84 c.p.a., che al primo comma consente alla parte di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta e depositata presso la segreteria ovvero resa in udienza e documentata nel verbale. Il secondo comma pone a carico del rinunciante il pagamento delle spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il Collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.

Il terzo comma richiede che la rinuncia sia notificata alle altre parti costituite almeno dieci giorni prima dell’udienza e prevede che, in assenza di opposizione delle parti interessate alla prosecuzione, il processo si estingua. Nel caso di specie il Comune non ha espresso alcuna opposizione.

Il Collegio ritiene pertanto sussistenti tutti i presupposti sostanziali dell’art. 84 c.p.a. e dichiara l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84, comma 3, c.p.a. Quanto alle spese, tenuto conto del comportamento processuale delle parti, le stesse vengono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *