Patrocinio a spese dello Stato ammesso nonostante errore sul reddito (Cass. pen. Sez. VII n. 2880 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, devono essere sorrette dal dolo generico o anche dal dolo eventuale. Non vale a escludere l’elemento soggettivo la deduzione di un errore scusabile sull’individuazione del reddito rilevante, poiché non si tratta di errore su legge extrapenale, essendo l’art. 76 del medesimo decreto espressamente richiamato dalla norma incriminatrice. Ai fini della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta.

Il Fatto

La Corte d’appello di Reggio Calabria aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, avendo questi omesso di indicare i redditi della moglie e avendo dichiarato redditi propri in misura sensibilmente inferiore a quelli reali.

L’imputato ricorreva per Cassazione deducendo, con il primo motivo, il vizio di motivazione per mancata prova della penale responsabilità, con particolare riferimento all’elemento soggettivo; con il secondo motivo, l’eccessività della pena e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando anzitutto che il primo motivo era meramente riproduttivo di censure già vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, e non scandito da specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata.

Nel respingere i motivi di appello, la Corte territoriale aveva evidenziato che l’imputato aveva totalmente omesso di indicare i redditi della moglie e aveva dichiarato i propri in misura sensibilmente inferiore a quella effettiva. Su questo punto la Cassazione ha richiamato il principio secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, devono essere sorrette dal dolo generico o anche dal dolo eventuale, come affermato da Sez. IV n. 37144 del 2019 e da Sez. IV n. 45786 del 2017.

I giudici di merito, applicando correttamente tali principi, avevano ritenuto che non valesse a escludere il dolo la mera deduzione di essere incorso in un errore scusabile. La Corte ha precisato che l’errore sulla nozione di reddito rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio non esclude l’elemento soggettivo del reato, non trattandosi di errore su legge extrapenale, posto che l’art. 76 del medesimo decreto è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice, come statuito da Sez. IV n. 418 del 2021.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato. Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 13681 del 2016. La decisione impugnata aveva logicamente e congruentemente motivato, con giudizio di merito insindacabile, che l’offesa non era di particolare tenuità, in considerazione del danno economico arrecato allo Stato e della personalità del colpevole, gravato da un precedente penale e sottoposto a nuovo procedimento.

La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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