Misura cautelare, motivazione rafforzata sull’inidoneità degli arresti domiciliari (Cass. pen. Sez. IV n. 27195 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione giuridica della c.d. bomba carta non dipende dalla denominazione commerciale o dall’uso comune, ma richiede l’accertamento delle concrete caratteristiche costruttive e dell’effettiva capacità offensiva. Il manufatto che, per quantità e qualità della miscela esplodente, presenti significativa idoneità lesiva per persone o cose assume natura di materiale esplodente e, nei casi di maggiore potenzialità distruttiva, di vero e proprio ordigno esplosivo, con applicazione dell’art. 2 legge n. 895/1967 e non della contravvenzione di cui all’art. 678 cod. pen. In tema di misure cautelari, il giudice che ritenga adeguata la sola custodia in carcere deve motivare in modo specifico, e non apodittico, sull’inidoneità degli arresti domiciliari anche con controllo elettronico, dovendo indicare le ragioni di incompatibilità tra il grado delle esigenze cautelari e ogni forma di affidamento fiduciario.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza con cui il GIP presso lo stesso Tribunale aveva applicato la custodia in carcere a un indagato gravemente indiziato per i reati di cui agli artt. 434 e 678 cod. pen. e all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il Tribunale ha escluso il compendio indiziario per il solo capo relativo al possesso abusivo di arma, ha ritenuto insussistente il reato di disastro doloso per difetto della potenziale pericolosità della condotta verso un numero non predeterminato di persone, e ha invece valorizzato la detenzione di un ordigno esplosivo e di sostanze stupefacenti, ritenute non compatibili con uso personale.
Avverso l’ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione della disciplina sugli esplosivi quanto alla qualificazione dell’ordigno e violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. per motivazione apparente in punto di scelta della misura, essendo stata respinta la richiesta di arresti domiciliari presso l’abitazione paterna.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, qualificandolo come manifestamente infondato, e richiama il principio per cui la bomba carta con limitata carica esplosiva rientra tra le materie esplodenti e la sua detenzione non denunciata integra la contravvenzione dell’art. 679 cod. pen., mentre quella che per natura e quantità della carica e per modalità di confezionamento abbia capacità distruttiva rilevante va considerata congegno esplosivo, punito dall’art. 2 legge n. 895/1967 (Sez. I n. 13831 del 07.01.2025, Rv. 287957-01; Sez. III n. 25623 del 17.04.2018, Rv. 273353-01).
Il Collegio sottolinea che il porto di un simile manufatto fuori dall’abitazione non è riconducibile alla contravvenzione di cui all’art. 4 legge n. 110/1975, ma integra la disciplina speciale sugli esplosivi, poiché l’offensività deriva dall’intrinseca capacità della sostanza di sviluppare, mediante detonazione, una forza lesiva immediatamente pericolosa per l’incolumità pubblica. Nel caso concreto, la valutazione del Tribunale distrettuale non è manifestamente illogica, avendo rilevato la potenza detonante “non comune” del congegno, desunta dai danni al manto stradale e dal distacco dell’intonaco di un muro a circa cinque metri, con conclusioni conformi al risalente arresto delle Sez. Un. n. 10901 del 19.04.1986, Granata, Rv. 173975-01.
Il secondo motivo è invece fondato. Le due contestazioni dell’imputazione provvisoria non rendono formulabile la prognosi di cui all’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. La Corte ricorda che le Sez. Un. n. 20769 del 28.04.2016, Lovisi, Rv. 266651, dopo la riforma introdotta dalla legge n. 47/2015, hanno ritenuto necessaria, fuori dai casi di presunzione assoluta, un’esplicita motivazione sull’inidoneità degli arresti domiciliari controllati.
Le Sezioni semplici hanno poi precisato che il giudizio di inadeguatezza dei domiciliari è valutazione assorbente e pregiudiziale, implicante pronuncia sull’inopportunità degli strumenti elettronici di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. II n. 43042 del 2019, Rv. 277762-01; Sez. II n. 31572 del 08.06.2017, Rv. 270463-01), restando fermo che l’apprezzamento deve basarsi su valutazione esplicita e non apodittica (Sez. IV n. 15939 del 14.03.2024, Rv. 286343-01; Sez. III n. 31022 del 22.03.2023, Rv. 284982-01).
Nel caso di specie il giudizio del Tribunale risulta apodittico, fondato solo sulla gravità della condotta e su formule di stile quali l’astratta pericolosità del fatto e la spiccata propensione a delinquere, senza indicare gli effettivi elementi di incompatibilità tra esigenze cautelari e domiciliari, peraltro da eseguire in luogo diverso dal centro dell’attività criminosa. Il ricorrente risulta inoltre incensurato e non gravato da carichi pendenti. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.
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Nota della Redazione
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