Percezione illegittima patrocinio statale superamento soglia reddituale (Cass. pen. Sez. 7 n. 8684 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002 la condotta di chi, per ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dichiari un reddito proprio inferiore alla soglia di legge, omettendo di considerare quello del coniuge, ove il reddito complessivo del nucleo familiare risulti superiore al limite previsto. Il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, può legittimamente fare riferimento a un solo elemento tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., purché ritenuto prevalente e idoneo a giustificare la decisione. I motivi di ricorso per cassazione che ripropongono censure già esaminate e disattese dal giudice d’appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili perché manifestamente infondati e aspecifici.
Il Fatto
Il Tribunale di Crotone, con sentenza del 27 aprile 2022, aveva condannato il ricorrente per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002, per aver indebitamente ottenuto il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, dichiarando un reddito proprio non veritiero. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza del 03/11/2025, aveva confermato la pronuncia di condanna. Avverso tale decisione, l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che i motivi di ricorso non erano consentiti in sede di legittimità, risultando manifestamente infondati e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale.
Nel merito, i giudici di legittimità hanno evidenziato che la Corte di appello aveva correttamente accertato come, a fronte di un reddito dichiarato dal ricorrente di euro 6.500,00, il reddito complessivo del nucleo familiare, comprensivo di quello del coniuge pari a euro 9.290,00, ammontasse a euro 15.790,00, superando così la soglia prevista per l’ammissione al beneficio. La circostanza che l’errore fosse consistito nell’attribuire a sé stesso i redditi della moglie non escludeva la sussistenza del reato, atteso che la norma richiede la verifica dei requisiti reddituali con riferimento all’intero nucleo familiare.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha giudicato la doglianza manifestamente infondata, oltre che generica e aspecifica, in considerazione della puntuale argomentazione svolta dalla Corte territoriale, che aveva adeguatamente valutato la gravità del fatto con specifico riferimento all’entità del dolo.
In relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte ha richiamato il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020), secondo cui il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, potendo anche un solo elemento risultare all’uopo sufficiente.
Nota della Redazione
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