Rinuncia ai motivi e patteggiamento in appello precludono ricorso in Cassazione (Cass. pen. Sez. II n. 36048 del 13.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La reintroduzione del concordato in appello ad opera degli artt. 599-bis e 602, comma 1 bis, cod. proc. pen. rende nuovamente applicabile il principio elaborato nel vigore del previgente art. 599, comma 4, cod. proc. pen.: il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, limita la propria cognizione ai motivi non rinunciati e a quelli sui quali non è stato raggiunto l’accordo. La rinuncia ai motivi e il concordato sulla pena, nei limiti della legalità della stessa, determinano una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto non gli è devoluto. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte non limita soltanto la cognizione del giudice di appello, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene per la rinuncia all’impugnazione.

Il Fatto

Due imputati proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che li aveva condannati confermando l’accertamento di responsabilità. Il primo articolava due motivi, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. Il secondo formulava sei motivi, reiterando doglianze già rinunciate in appello sull’accertamento della responsabilità e sulle circostanze aggravanti, lamentando il difetto di motivazione sulle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e censurando la misura dell’aumento per il reato di usura pluriaggravato, con conseguente illegittimità della pena concordata.

La sentenza impugnata era stata emessa ai sensi degli artt. 599-bis, comma 1, e 602, comma 1 bis, cod. proc. pen., introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, all’esito di accordo sulla pena tra le parti e di rinuncia ai restanti motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte individua la questione nella portata del potere dispositivo che le parti esercitano nel concordato in appello e nei suoi riflessi sul giudizio di legittimità. Richiamando il principio elaborato nel vigore del previgente art. 599, comma 4, cod. proc. pen., abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008, il Collegio rileva che l’effetto devolutivo dell’impugnazione resta circoscritto ai motivi non rinunciati e a quelli sui quali l’accordo non si è perfezionato. La rinuncia e il concordato sulla pena, entro i limiti della legalità, generano quindi una preclusione processuale che preclude al giudice di esaminare ciò che non gli è stato devoluto, e tale limite non riguarda soltanto l’affermazione di responsabilità.

La Corte qualifica come inammissibile il ricorso che investa questioni coperte dalla rinuncia, anche quando siano astrattamente rilevabili d’ufficio, perché il potere dispositivo della parte ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, in linea con quanto accade per la rinuncia all’impugnazione. A sostegno richiama le Sezioni Unite n. 2647 del 2025 e n. 19415 del 2022, oltre a Sez. VI n. 45903 del 2023 e Sez. III n. 41411 del 2025.

Applicando il principio al caso concreto, il Collegio osserva che la rinuncia ai motivi, unita all’accordo sul quantum, ha prodotto la preclusione e quindi l’inammissibilità del ricorso avente ad oggetto l’entità della pena concordata. Questa non risulta illegale: il giudice di primo grado, confermato nel calcolo concordato in appello, aveva determinato per il reato più grave la pena di anni cinque di reclusione ed euro 11.000 di multa, aumentata per le aggravanti dell’art. 416 bis.1 cod. pen. e dell’art. 644, comma quinto, n. 3, cod. pen. ad anni sette ed euro 18.000. La pena pecuniaria aveva subito l’effetto ingravescente di due aggravanti ad effetto speciale, con il calcolo del secondo aumento, sulla pena già aumentata della metà, entro i limiti del terzo ai sensi dell’art. 63, comma quarto, cod. pen., secondo i criteri richiamati da Sez. Un. n. 20798 del 2011.

Segue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi atti a escludere la colpa nella determinazione dell’inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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