Effetto estensivo e accordo sulla pena: nessuna utilità concreta (Cass. pen. Sez. I n. 35842 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’effetto estensivo dell’impugnazione previsto dall’art. 587 cod. proc. pen. opera quando l’accoglimento consegua a ragioni non esclusivamente personali, così da evitare statuizioni inconciliabili tra soggetti in posizione sostanzialmente identica; non osta, in linea di principio, la definizione del giudizio di appello mediante concordato sui motivi e sulla pena. L’operatività della norma presuppone, però, che dalla decisione favorevole resa nei confronti del coimputato derivi in capo a chi ne invoca l’estensione un’utilità concreta ed attuale: non basta la mera comunanza della questione giuridica, se la caducazione della statuizione sfavorevole è inidonea a incidere sul trattamento sanzionatorio consolidato. Il meccanismo estensivo non può essere piegato a elidere gli effetti dell’accordo processuale, né a travolgere il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti recepito dalle parti a fondamento della pena concordata. Non è, pertanto, destinato a consentire una surrettizia rinegoziazione dell’assetto negoziale, ma opera nei soli limiti in cui la decisione favorevole sia concretamente idonea a incidere sulla posizione di chi la invoca.

Il Fatto

Con ordinanza del 18 marzo 2026 la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l’istanza con cui il difensore di un condannato ha invocato l’effetto estensivo disciplinato dall’art. 587 cod. proc. pen. L’istante aveva concordato in appello, ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di anni tredici e mesi sette di reclusione per più reati unificati dalla continuazione, tra cui il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.; la sentenza era divenuta irrevocabile.

Taluni coimputati nel medesimo delitto associativo, giudicati con rito abbreviato in distinto procedimento, avevano ottenuto dalla Cassazione, con sentenza del 22 maggio 2025, l’annullamento senza rinvio della condanna limitatamente all’aggravante di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. Il condannato ha quindi chiesto l’esclusione di quella circostanza e la rideterminazione della pena. La Corte territoriale ha negato l’estensione, rilevando che la pena era stata concordata mediante riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti a tutte le aggravanti, e che l’eventuale esclusione sarebbe stata assorbita senza alcun esito migliorativo. Propone ricorso per cassazione, deducendo violazione del combinato disposto degli artt. 587, 591, 599-bis e 602-bis cod. proc. pen. e lamentando che l’interesse ad impugnare sussisterebbe anche in presenza di attenuanti equivalenti.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce l’ambito dell’istituto: l’effetto estensivo risponde all’esigenza di impedire che, nella medesima vicenda processuale, permangano statuizioni tra loro inconciliabili verso soggetti versanti in posizione sostanzialmente identica. Non costituisce ostacolo, in linea di principio, la circostanza che il coimputato abbia definito il giudizio di appello mediante concordato sui motivi e sulla pena: il beneficio può estendersi anche a chi abbia attivato il meccanismo dell’art. 599-bis cod. proc. pen., purché discenda da una ragione comune e non personale. Sul punto richiama il precedente Sez. 1 n. 2940 del 17.10.2013, dep. 2014, Del, Rv. 258393-01.

Il passaggio decisivo è però altro. L’operatività dell’art. 587 cod. proc. pen. presuppone che dalla decisione favorevole resa al coimputato derivi in capo all’istante un’utilità concreta ed attuale. Non è sufficiente la comunanza della questione giuridica quando la caducazione della statuizione sfavorevole risulti inidonea a produrre effettiva incidenza sul trattamento sanzionatorio ormai definitivamente consolidato. Nel caso concreto tale utilità manca.

La Corte chiarisce la ragione strutturale: il meccanismo estensivo non può essere piegato a elidere gli effetti dell’accordo processuale raggiunto in appello, né a rimettere in discussione gli approdi valutativi che ne costituiscono il contenuto essenziale. L’applicazione della norma non può tradursi nello strumento per travolgere il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti liberamente recepito dalle parti e posto a fondamento della pena concordata. L’effetto estensivo, in altri termini, non consente una surrettizia rinegoziazione dell’assetto negoziale perfezionatosi, ma opera nei limiti in cui la decisione favorevole sia concretamente idonea a incidere sulla posizione di chi la invoca, senza interferire con statuizioni che trovano titolo immediato nella libera determinazione processuale delle parti.

Ne segue che il percorso della Corte territoriale si sottrae a censure. Il richiamo al principio affermato da questa Corte con la sentenza n. 9019 del 23 novembre 2023 è giudicato inconferente, non essendo applicabile in presenza di una pena che, oltre a collocarsi entro i limiti della legalità, costituisce il portato di un accordo liberamente perfezionato, fondato su una premessa valutativa imprescindibile quale il giudizio di equivalenza. Per tali ragioni il ricorso è infondato e viene rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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