Patteggiamento in appello: la rinuncia ai motivi preclude il ricorso (Cass. pen. Sez. II n. 36062 del 13.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., il giudice di secondo grado che accoglie la richiesta di applicazione della pena concordata non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. né sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, perché l’effetto devolutivo dell’impugnazione circoscrive la cognizione ai soli motivi non rinunciati. La rinuncia ai motivi di appello, atto di natura abdicativa, produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità e determina il passaggio in giudicato sui capi interessati. Ne consegue, ai sensi degli artt. 589 e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso che riproponga questioni ormai precluse, salva la sola ipotesi dell’irrogazione di una pena illegale.

Il Fatto

La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 7 luglio 2026, applicava ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. la pena di otto mesi di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. Il condannato proponeva ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo un unico motivo: erronea applicazione degli artt. 133 cod. pen., 125 e 129 cod. proc. pen. e carenza di motivazione sulla mancata pronuncia di proscioglimento e sul trattamento sanzionatorio.

Il ricorso investe così proprio le questioni oggetto della rinuncia ai motivi di appello, sulle quali si era formato l’accordo tra le parti.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte rileva anzitutto che il ricorso, proposto avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. a seguito della rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio, va dichiarato inammissibile con procedura de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Sul piano sostanziale il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui, in tema di concordato in appello, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. né sulla determinazione della pena, poiché l’effetto devolutivo delimita la cognizione ai soli motivi non rinunciati o su cui non è intervenuto l’accordo. Vengono citate Sez. 4 n. 52803 del 14/09/2018, Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Sez. 5 n. 15505 del 19/03/2018 e Sez. 2 ord. n. 23386 del 04/06/2026.

L’accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. implica, per la Corte, la rinuncia a dedurre nel giudizio di legittimità qualsiasi diversa censura, anche se concernente questioni rilevabili d’ufficio, con la sola eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6 n. 41254 del 04/07/2019; Sez. 2 n. 16611 del 29/04/2026). Il giudice di appello deve quindi limitare il sindacato ai soli motivi rimasti devoluti.

La rinuncia, quale atto di natura abdicativa, non circoscrive soltanto l’oggetto del giudizio di secondo grado, ma produce preclusioni processuali che si riflettono sul giudizio di legittimità: determina il passaggio in giudicato sui capi interessati e comporta, ai sensi degli artt. 589 e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l’inammissibilità dell’impugnazione su questioni definitivamente precluse (Sez. 2 n. 47698 del 18/09/2019).

Il motivo è pertanto giudicato manifestamente infondato, oltre che formulato in termini del tutto generici, in quanto volto a prospettare censure ormai precluse. All’inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e, ravvisati profili di colpa, al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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