Atti persecutori e abuso del processo: l’esercizio del diritto di difesa non scrimina condotte persecutorie (Cass. pen. n. 18404/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di atti persecutori, l’evento dello stato di ansia o di paura può essere dimostrato anche attraverso la natura dei comportamenti tenuti dall’agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante, non essendo necessaria una prova diretta del nesso causale, purché la condotta persecutoria sia valutata nel suo complesso come idonea a ledere la libertà morale della persona offesa.
L’esercizio del diritto di difesa, sancito dall’art. 24 Cost. e dall’art. 6 CEDU, non scrimina la condotta dell’agente quando l’azione giudiziaria sia finalizzata non alla tutela di un proprio diritto, ma al nocumento della persona offesa, integrando un abuso del processo, che costituisce una condotta penalmente rilevante ai sensi dell’art. 612-bis cod. pen., purché sussistano gli altri elementi costitutivi del reato.
Il diritto di agire in giudizio, che fisiologicamente esclude la punibilità ai sensi dell’art. 51 cod. pen., esorbita dall’ambito del diritto allorché si concreti in un abuso del processo, ovvero in un vizio per sviamento della funzione o in una frode della funzione, quando un diritto o una facoltà processuale vengono esercitati per scopi diversi da quelli per i quali l’ordinamento processuale li riconosce.
In presenza di doppia conforme, il giudice di appello non è tenuto a svolgere un’analisi dettagliata di tutte le deduzioni, essendo sufficiente che, attraverso una valutazione complessiva, esponga in modo logico e adeguato le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver considerato i fatti decisivi che compendiano la ratio decidendi della sentenza.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato per il reato di atti persecutori nei confronti della sorella, per avere posto in essere una serie di condotte (minacce di incendiare l’area industriale, minacce di farsi trovare con una bombola di gas, pubblicazione di articoli di stampa falsi sul presunto inquinamento dell’area, mancata liberazione dell’immobile illegalmente occupato, plurimi atti ostruzionistici) finalizzate a scoraggiare possibili acquirenti e a impedire la vendita del sito industriale, provocando alla vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura, tanto da tentare il suicidio, con alterazione delle abitudini di vita. La Corte d’appello di Torino confermava la condanna. Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo che lo stato di ansia della vittima non fosse eziologicamente imputabile alla sua condotta, ma alle difficoltà economiche connesse alla mancata vendita dell’immobile, e che le azioni civili intraprese fossero espressione del diritto di difesa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Ha richiamato il principio della “doppia conforme”, secondo cui la sentenza di appello si salda con quella di primo grado formando un unico corpo argomentativo, e che il giudice di secondo grado non è tenuto a un’analisi dettagliata di tutte le deduzioni, essendo sufficiente una valutazione complessiva che esponga in modo logico le ragioni del convincimento. Ha inoltre ribadito che il ricorso per cassazione non può risolversi nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e disattesi, né può proporre una diversa ricostruzione dei fatti.
Nel merito, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la natura delle condotte (minacce, articoli falsi, atti ostruzionistici) e il loro effetto destabilizzante sulla vittima, la quale era stata costretta ad assumere benzodiazepine e aveva tentato il suicidio. La Corte ha richiamato il principio per cui la prova dello stato di ansia o di paura può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall’agente, quando questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto. Ha inoltre osservato che, nonostante l’uso distorto del diritto di difesa, la vittima aveva subito un vulnus alla propria libera autodeterminazione, concretizzatosi in uno stato di ansia e di paura, che costituiva l’evento tipico del reato.
Quanto alla deduzione relativa all’esercizio del diritto di difesa, la Corte ha ribadito che l’esercizio del diritto di agire in giudizio non scrimina la condotta quando si concretizzi in un abuso del processo, finalizzato non alla tutela di un proprio diritto, ma al nocumento della persona offesa. Ha osservato che la Corte territoriale aveva accertato che le azioni giudiziarie erano finalizzate al fallimento di ogni trattativa di vendita, per poter acquisire l’immobile a prezzo vile, e che l’imputato aveva agito non già con la finalità di esercitare un preteso diritto, bensì di procurare nocumento alla sorella. Ha quindi rigettato la censura per travisamento della prova, rilevando che la difesa non aveva rispettato gli oneri di specificità previsti per tale tipo di vizio. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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