Il giudicato sull’azione risarcitoria nel giudizio di rendiconto preclude la domanda contro il curatore (Cass. civ. Sez. 1 n. 9613 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda risarcitoria proposta dal singolo creditore nei confronti del curatore nell’ambito del giudizio di opposizione al rendiconto, ancorché in connessione con l’attività liquidatoria, forma giudicato sostanziale sulla responsabilità del curatore medesimo. Il provvedimento che decide tale domanda nel merito, escludendo ogni responsabilità, è idoneo ad acquisire efficacia preclusiva, impedendo la riproposizione della medesima domanda in un separato giudizio. Detta preclusione, operando in una relazione di pregiudizialità-dipendenza tra le situazioni giuridiche, spiega efficacia riflessa anche nei confronti dei soggetti che, pur estranei al giudizio di rendiconto, fondino la propria pretesa risarcitoria sugli stessi fatti costitutivi già esclusi.
Il Fatto
Il locatore di un immobile concesso in affitto di azienda a una società poi fallita conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale, l’ex curatrice del fallimento, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per l’indebita occupazione dei locali e per l’omessa corresponsione dei canoni. Il Tribunale adito rigettava la domanda, rilevando l’esistenza di un giudicato formatosi a seguito dell’opposizione al rendiconto svoltasi dinanzi a un diverso Tribunale, che aveva già escluso ogni responsabilità della curatrice. La Corte d’appello, riformando la decisione, accoglieva la domanda risarcitoria, condannando la curatrice al pagamento di una somma e dichiarando la compagnia assicuratrice tenuta a tenerla indenne.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminando il primo motivo del ricorso principale, ha ritenuto fondata la censura con cui la curatrice deduceva la violazione dell’art. 38 l.fall. e dell’art. 116 l.fall., per non avere la Corte territoriale riconosciuto l’efficacia preclusiva del giudicato formatosi in sede di opposizione al rendiconto.
Il Collegio ha accertato che il creditore, in quella sede, aveva proposto una personale azione risarcitoria, lamentando il ritardo nel rilascio dell’immobile e il mancato pagamento del credito per canoni locativi. Il Tribunale fallimentare, pur evidenziando un contrasto con il rito camerale, aveva esaminato la domanda nel merito, escludendo in senso assoluto ogni responsabilità della curatrice, tanto da rigettare la pretesa di accertamento del danno e da statuire il rigetto di ogni altra domanda. Su tale decisione si era formato il giudicato a seguito della declaratoria di estinzione del giudizio di appello.
La Corte ha precisato che il giudicato formatosi su quella domanda, indipendentemente da ogni valutazione sulla sua ammissibilità nel giudizio di rendiconto, ha avuto a oggetto l’esclusione di ogni responsabilità della curatrice proprio nei confronti di quei creditori, a fronte della domanda di risarcimento in quella sede proposta. Ne consegue un effetto preclusivo che impedisce di rimettere in discussione, in un separato giudizio, le medesime questioni di responsabilità.
Quanto agli altri controricorrenti, estranei al giudizio di rendiconto, la Corte ha richiamato il principio per cui il giudicato spiega efficacia riflessa ove sussista una relazione di pregiudizialità-dipendenza tra la situazione oggetto del processo e quella facente capo al terzo. Tale relazione ricorre quando alcuni fatti costitutivi del rapporto pregiudiziale integrino gli elementi del rapporto pregiudicato, come nel caso in cui la pretesa risarcitoria degli altri soggetti si fondi sugli stessi fatti già esclusi dal giudicato.
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Nota della Redazione
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