Riparazione per ingiusta detenzione: colpa grave ostativa anche per gli eredi (Cass. pen. Sez. III n. 1758 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità è limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, secondo i criteri dell’art. 606 cod. proc. pen., e non può investire il merito, perché l’art. 315, comma 3, cod. proc. pen. richiama la procedura prevista dall’art. 646 cod. proc. pen. per la riparazione dell’errore giudiziario. La condotta dolosa o gravemente colposa del de cuius, che abbia concorso a dare causa all’apparenza dei presupposti della custodia cautelare, osta al diritto degli eredi all’indennizzo. Il giudice di merito che valorizzi comportamenti anomali e fortemente indizianti, accertati dalla sentenza di assoluzione, esprime una valutazione logica e immune da censure.
Il Fatto
Con ordinanza del 16 ottobre 2023 la Corte di appello di Lecce, in sede di rinvio disposto dalla Sez. IV n. 40080 del 14 settembre 2022, ha rigettato il ricorso di uno degli eredi avverso il diniego di riparazione per ingiusta detenzione relativo alla restrizione subita dal congiunto tra il 2004 e il 2006.
La Corte territoriale aveva ritenuto che il de cuius avesse concorso a dare causa alla custodia cautelare per colpa grave: la sentenza di merito aveva accertato che l’accettazione in pagamento di assegni bancari, pari a circa il 40% dei pagamenti ricevuti dall’azienda, costituiva una movimentazione anomala di capitali. La ricorrente ha impugnato l’ordinanza deducendo violazione di norme processuali e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione muove dal principio, consolidato, secondo cui nei procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione il controllo di legittimità resta circoscritto ai criteri dell’art. 606 cod. proc. pen. e non può investire il merito, stante il richiamo operato dall’art. 315, comma 3, cod. proc. pen. alla procedura dell’art. 646 cod. proc. pen., che al comma 3 contempla il ricorso per cassazione.
Su tale base il ricorso è dichiarato manifestamente infondato. La Corte di appello ha risposto in modo puntuale al dictum della sentenza rescindente, offrendo una motivazione logica e razionale. Il giudice di rinvio era stato investito della questione dopo che la Cassazione aveva annullato il diniego, rilevando che erroneamente si era escluso lo status di assolto nel merito del prevenuto, deceduto nel giudizio di rinvio: gli eredi avevano dunque legittimamente attivato il procedimento riparatorio.
Nel merito, la Corte territoriale ha motivato in modo ineccepibile sulla condotta dolosa o gravemente colposa ostativa all’indennizzo. Il de cuius era stato ristretto in carcere per 629 giorni con le accuse di associazione a delinquere, riciclaggio, usura ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria, ed era stato assolto perché non pienamente attendibili le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che lo avevano chiamato in reità. Il Tribunale aveva però accertato che aveva autorizzato l’accettazione di assegni bancari costituenti circa il 40% dei pagamenti, dato anomalo anche all’epoca dei fatti.
La colpa grave è stata quindi inferita in via logica, quale fattore sinergicamente incidente sui reati contestati. Le deduzioni difensive sulla liceità della prassi aziendale e sulla tracciabilità dei pagamenti risultano inconsistenti a fronte del quadro indiziario di indubbia gravità riconducibile alla condotta del de cuius, che ha contribuito a determinare l’errore dell’autorità giudiziaria. Si tratta di censure fattuali e rivalutative, che non confutano la ricostruzione in fatto. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, oltre alla rifusione delle spese in favore dell’Avvocatura dello Stato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 315 c.p.p. – Procedimento per la riparazione
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso
- Art. 646 c.p.p. – Procedimento e decisione