Pattugliamento transfrontaliero dinamico e indennità di missione ordinaria (Cons. Stato n. 4207 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
I servizi di pattugliamento transfrontaliero svolti oltre confine, anche in forma dinamica lungo le arterie viarie o a bordo di treni, in esecuzione di accordi internazionali di cooperazione di polizia, costituiscono ordinari turni di lavoro e non missioni all’estero. Ad essi si applica l’art. 13, comma 16, del d.P.R. n. 51/2009, che rinvia all’indennità dell’art. 10 della legge n. 836/1973. Resta estranea la disciplina degli artt. 1 e 2 del r.d. n. 941/1926, riferita al lavoratore che si rechi all’estero per un arco di tempo e alle indennità dovute dal passaggio del confine fino al rientro. La norma secondaria del 2009 non deroga in peius al r.d. del 1926, perché opera su una fattispecie diversa. Nel giudizio di accertamento di un diritto soggettivo patrimoniale è ininfluente il dedotto eccesso di potere per disparità di trattamento, vizio dell’attività discrezionale.

Il Fatto

Gli appellanti, dipendenti della Polizia di Stato in servizio presso il Settore di Polizia di Frontiera di Tarvisio, hanno chiesto al TAR Friuli Venezia Giulia l’accertamento del diritto e la condanna del Ministero dell’Interno al pagamento dell’indennità di missione all’estero per ciascun servizio di controllo transfrontaliero a bordo treno effettuato in territorio austriaco tra il 2018 e il 2023, in esecuzione dell’accordo bilaterale recepito con la legge n. 209/2016.

Il TAR ha respinto il ricorso. I soccombenti hanno impugnato la decisione deducendo la violazione degli artt. 1 e 2 del r.d. n. 941/1926 e dell’art. 1 del d.P.R. n. 286/1971, oltre all’eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto agli operatori di altre sedi. Il Ministero si è costituito chiedendo la reiezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto una questione preliminare di qualificazione. La posizione dedotta ha natura di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, sicché gli atti dell’amministrazione non attivano alcun termine di decadenza e restano irrilevanti. Il thema decidendum si riduce alla fondatezza della pretesa: la soddisfazione della situazione giuridica prescinde dall’intermediazione di un provvedimento amministrativo. Da qui la conseguenza che il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, tipico dell’attività discrezionale, non assume rilievo in un giudizio dominato da attività vincolata.

Nel merito la Sezione richiama la propria sentenza n. 10256 del 23 dicembre 2025, resa su identica questione relativa a servizi svolti in territorio svizzero, e ne fa proprie le conclusioni, redigendo la decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a. Il pattugliamento congiunto può essere statico, presso i centri di cooperazione o le stazioni ferroviarie, oppure dinamico, lungo le vie di collegamento o a bordo dei treni: in entrambi i casi si tratta di singoli turni lavorativi ordinari svolti oltre confine sulla base di accordi internazionali.

Il Collegio esclude che la norma del 2009 abbia natura derogatoria in senso sfavorevole. L’art. 13, comma 16, del d.P.R. n. 51/2009 disciplina le attività istituzionali di controllo del territorio transfrontaliero e i compiti espletati oltre confine come ordinarie attività di servizio, richiamando l’indennità dell’art. 10 della legge n. 836/1973. La norma è vigente e applicabile, e il rinvio copre anche i servizi per cui è causa, sussistendone tutti i requisiti.

La pretesa degli appellanti si fonda invece su una fattispecie diversa. L’art. 2 del r.d. n. 941/1926 àncora le indennità per l’estero al periodo che va dal passaggio del confine fino al rientro, presupponendo una missione distesa nel tempo. Il trattamento di missione all’estero non è perciò applicabile al singolo turno ordinario svolto oltre confine, salva diversa previsione derogatoria. L’appello è pertanto infondato e va respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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