Sanzione per inottemperanza alla demolizione e natura permanente dell’illecito (TAR Sicilia n. 3144 del 23.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 colpisce l’inottemperanza all’ordine di demolizione e non l’abuso edilizio. L’inottemperanza costituisce illecito permanente, potendo l’interessato adempiere in ogni momento mediante la riduzione in pristino. La norma non subordina l’irrogazione della sanzione all’approvazione di criteri da parte dell’organo consiliare: in difetto, l’apparato amministrativo provvede sulla base di criteri propri. I termini del procedimento amministrativo sono ordinatori, salvo espressa previsione contraria, e la prescrizione decorre dalla cessazione dell’illecito permanente. Il giudice amministrativo non è tenuto a sospendere il processo in pendenza di appello su causa connessa, fuori dei casi degli artt. 8, secondo comma, e 77 c.p.a.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un immobile con fabbricato in Biancavilla, avevano presentato nel 2011 domanda di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/1985. L’istanza fu respinta e seguirono una reitera dell’ordine di demolizione, il diniego di una nuova sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e l’accertamento dell’inottemperanza con acquisizione delle opere e delle aree.

Il Comune ha poi adottato l’ordinanza n. 48 del 25 ottobre 2021, comminando la sanzione amministrativa per l’inottemperanza all’ordine di demolizione n. 27 dell’8 maggio 2015. I ricorrenti hanno impugnato tale provvedimento e, ove occorrente, le determinazioni comunali n. 75 e n. 89 del 2019, deducendo illegittimità derivata, carenza di criteri consiliari, retroattività della sanzione, violazione dei termini procedimentali e prescrizione del potere sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude anzitutto che le censure relative all’acquisizione dell’area di pertinenza, accolte con la precedente sentenza n. 1221/2023, siano conferenti: la controversia attuale non riguarda un provvedimento acquisitivo, ma la sola sanzione pecuniaria per inottemperanza. La questione viene quindi riqualificata sul piano dell’illecito sanzionato.

Il Tribunale chiarisce che la sanzione si riferisce alla mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, non all’abuso edilizio. L’inottemperanza è illecito permanente, poiché l’interessato può in ogni momento adempiere all’ingiunzione provvedendo alla riduzione in pristino. Da ciò deriva che la prescrizione decorre dal momento in cui cessa l’illecito permanente, cioè dal ristabilimento dello status quo ante.

Quanto all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, la Sezione rileva che esso non impone che l’irrogazione avvenga sulla base di criteri approvati dall’organo consiliare. Il Consiglio Comunale può adottare un atto di natura sostanzialmente regolamentare, ma in difetto l’azione amministrativa non resta paralizzata: l’apparato provvede sulla base di criteri propri. Né la mancata approvazione consiliare legittima la censura di sostituzione dell’organo assembleare.

I termini del procedimento, salvo espressa previsione contraria, sono ordinatori: la loro violazione non determina la nullità del provvedimento. La dedotta violazione dell’art. 1, Primo Protocollo CEDU resta priva di autonoma consistenza, non essendo configurabile una compressione patrimoniale illegittima in presenza di un potere sanzionatorio correttamente esercitato.

Infine, sulla pendenza dell’appello avverso la sentenza n. 1221/2023, il Collegio richiama la sentenza del C.G.A.R.S. n. 867/2023 e la propria precedente sentenza n. 2070/2024: fuori dai casi degli artt. 8, secondo comma, e 77 c.p.a., la sospensione del processo non è doverosa ma rimessa a valutazione di opportunità, come affermato da Cons. Stato n. 5872/2022. Il ricorso è pertanto rigettato, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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