Trattamento ABA minore: illegittima riduzione automatica per fascia d’età (TAR Campania n. 433 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento cognitivo-comportamentale ABA rientra tra i livelli essenziali di assistenza e deve essere garantito nella misura sufficiente a soddisfare il fabbisogno riabilitativo del minore affetto da disturbo dello spettro autistico. L’amministrazione sanitaria non può ridurre l’intensità del trattamento applicando automaticamente il monte ore massimo per fasce d’età, ma deve motivare in concreto la scelta terapeutica, tenendo conto della specifica situazione clinica, delle ore già erogate, degli obiettivi raggiunti e di quelli ancora da perseguire. La mancanza di reale motivazione e l’insufficienza dell’intensità prescritta rendono illegittimo il progetto riabilitativo individuale.
Il Fatto
I genitori di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 2, in comorbidità con epilessia sintomatica e disabilità intellettiva, hanno impugnato il progetto di trattamento ABA con cui l’ASL Salerno, al compimento del quattordicesimo anno di età, ha ridotto il trattamento da 40 a 20 ore mensili, senza supervisione né parent training. Il minore era in carico dal 2019 e la riduzione è intervenuta senza visita preventiva.
I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dell’atto e l’accertamento del diritto alla presa in carico da parte del SSN, con erogazione dell’intervento ABA per almeno 15 ore settimanali fino al diciottesimo anno di età. Il decreto cautelare monocratico ha rigettato l’istanza; l’ordinanza collegiale ha accordato la tutela ai soli fini della fissazione del merito. Il Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, ha ordinato il ripristino delle 40 ore mensili, comprensive di supervisione e parent training.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il quadro normativo in materia di assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico e le raccomandazioni delle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità. La giurisprudenza amministrativa ha affermato che il trattamento ABA rientra tra i LEA a norma dell’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, in attuazione della legge n. 134/2015.
Il ricorso è respinto nella parte relativa all’impugnazione della DGRC n. 131/2021 e del PDTA allegato. La DGRC n. 42 del 31.01.2024, adottata in esecuzione di pronunce del Consiglio di Stato, ha eliminato il meccanismo del monte ore massimo vincolante, stabilendo che il numero di ore è definito in sede di valutazione clinica caso-specifica dal Nucleo Operativo Territoriale, con adeguata motivazione in caso di scostamento.
Anche le delibere aziendali impugnate sono superate dalla successiva delibera n. 2033 del 22.12.2024, con cui l’ASL ha recepito il nuovo assetto programmatorio. Ciò non esime il giudice dalla verifica concreta del recepimento delle dichiarazioni programmatiche nel singolo caso.
Nel merito il ricorso è fondato. Il PRI impugnato manca di reale motivazione sulle ragioni dell’attribuzione di 20 ore mensili, con sostanziale appiattimento sulle ore massime previste dalla delibera più volte annullata. L’ASL avrebbe dovuto considerare la specifica situazione del minore, le ore in precedenza praticate, gli obiettivi raggiunti e quelli ancora da perseguire.
La C.T.U. ha confermato l’inidoneità del trattamento di 5 ore settimanali e ha concluso per un intervento di 10 ore settimanali — di cui 6 domiciliari, 3 in contesto scolastico e 1 di parent training — oltre 2 ore mensili di supervisione da parte di BCBA. La mancata erogazione con tale intensità menoma l’adeguatezza dei livelli prestazionali per la salute e il pieno sviluppo psico-fisico del minore.
Il Collegio ordina pertanto all’ASL di garantire il trattamento nella misura indicata, per la durata di un anno dalla comunicazione o notificazione della sentenza, salvo diverse determinazioni dopo il primo semestre, previa visita specialistica e somministrazione di test. All’esito della rivalutazione l’ASL non potrà applicare l’automatismo delle ore massime per fasce d’età.
Nota della Redazione
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