Payback dispositivi medici richiede attestazione regionale per cessazione materia del contendere (TAR Lazio n. 14847 del 14.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere prevista dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, integra una fattispecie complessa il cui perfezionamento è subordinato all’adempimento di oneri gravanti su soggetti diversi. Essa richiede, cumulativamente, il tempestivo versamento della quota ridotta al 25 per cento da parte dell’azienda fornitrice e l’attestazione adottata dal competente ente regionale o provinciale circa l’avvenuto pagamento. In difetto dell’atto di accertamento regionale e della comunicazione alla segreteria del giudice, la richiesta di declaratoria non può trovare accoglimento. La dichiarazione della parte ricorrente di aver aderito alla procedura e di aver adempiuto alle obbligazioni pecuniarie consente tuttavia al giudice di desumere, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con pronuncia di improcedibilità.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato il decreto del direttore generale del dipartimento regionale della Liguria con cui era stato individuato il ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, insieme ai provvedimenti ministeriali e all’accordo in Conferenza Stato-Regioni presupposti. Il contenzioso riguardava l’attuazione dell’art. 9-ter d.l. n. 78/2015 e la ripartizione degli oneri di ripiano sulle aziende fornitrici.
Nel corso del giudizio la società ha rappresentato di aver aderito alla procedura prevista dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, che ha stanziato un ulteriore fondo per ridurre parzialmente la richiesta di gettito a carico delle imprese, e ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla lettura della norma invocata, che subordina l’assolvimento degli obblighi a carico delle aziende fornitrici al versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La disposizione prevede che le regioni accertino l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati sui rispettivi bollettini e siti istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Da tale disciplina il Collegio desume che la fattispecie legale si compone di due elementi concorrenti: il pagamento tempestivo della quota ridotta e l’attestazione dell’ente territoriale competente. Si configura così una fattispecie complessa, il cui perfezionamento dipende dall’adempimento di oneri gravanti su soggetti distinti. L’esito della cessazione, osserva il Tribunale, integra una pronuncia di tipo sostanziale e non meramente processuale.
Nel caso concreto manca il secondo elemento: non è stato depositato alcun atto di accertamento regionale sul tempestivo versamento e non risulta pervenuta al Tribunale alcuna comunicazione in tal senso. La richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere non può quindi trovare favorevole esame.
Il Collegio prende comunque atto della dichiarazione della ricorrente di aver aderito alla procedura e di aver adempiuto alle conseguenti obbligazioni pecuniarie. Da tali fatti univoci e dal comportamento delle parti il giudice desume argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in applicazione dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., non sussistendo i presupposti della fattispecie legale di cessazione. Le spese sono integralmente compensate, avuto riguardo alla peculiarità della controversia, alle sopravvenienze normative e alla natura processuale dell’esito.
Nota della Redazione
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