Payback dispositivi medici tra attività vincolata e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lazio n. 4019 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui la regione definisce l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, costituisce esercizio di attività vincolata, meramente ricognitiva e riepilogativa, priva di margini di discrezionalità anche tecnica. Da tale attività non deriva una lesione di interessi legittimi, ma un rapporto obbligatorio tra amministrazione e impresa, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e devoluzione della controversia al giudice ordinario. La fissazione retroattiva dei tetti di spesa regionali non viola l’affidamento degli operatori, già edotti ex ante dell’esistenza del meccanismo e della misura del tetto nazionale.

Il Fatto

La società, fornitrice di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale, impugnava dinanzi al TAR Lazio gli atti statali di attuazione del c.d. payback per gli anni 2015-2018: il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, le linee guida ministeriali, l’accordo del 2019 di fissazione del tetto regionale al 4,4 per cento e la circolare attuativa. Con motivi aggiunti, l’impresa gravava altresì la determinazione con cui la regione Sardegna aveva approvato l’elenco delle aziende soggette al ripiano, quantificando la quota dovuta da ciascun fornitore sulla base del fatturato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara preliminarmente inammissibile il motivo introdotto con memoria ex art. 73 cod. proc. amm., in quanto gli scritti difensivi non possono veicolare nuove censure, da proporre esclusivamente con i motivi aggiunti ritualmente notificati.

Nel merito, il ricorso principale è rigettato richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha qualificato il payback come contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, rispettoso della riserva di legge ex art. 23 Cost. e non lesivo dell’affidamento: le imprese conoscevano fin dal 2015 l’esistenza del tetto di spesa nazionale e dell’obbligo di ripiano in caso di sforamento.

La sentenza valorizza il dato per cui il tetto regionale, fissato solo nel 2019, coincide con quello nazionale già noto: l’operatore diligente avrebbe potuto orientare le proprie scelte economiche. Il meccanismo, operando ab externo sul fatturato complessivo e non sui singoli contratti, non altera neppure l’esito delle procedure di evidenza pubblica.

Quanto ai motivi aggiunti, il TAR li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione. L’attività regionale è interamente vincolata: la regione verifica dati contabili, compila un elenco e applica percentuali già fissate dalla legge e dai decreti ministeriali, senza alcuna discrezionalità. Ne deriva un diritto soggettivo dell’impresa al corretto calcolo dell’importo, non intermediato dall’esercizio di poteri autoritativi, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite.

Per l’ultimo ricorso per motivi aggiunti, incentrato sull’illegittimità dell’art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, il Collegio rileva la cessazione della materia del contendere a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2024, che ha esteso a tutte le aziende la riduzione al 48 per cento della quota di ripiano.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *