Potere di riacquisto dei consorzi ASI svincolato dai termini espropriativi (TAR Campania n. 1682 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di riacquisto riconosciuto ai consorzi di sviluppo industriale dall’art. 63 l. n. 448/1998 ha natura ablatoria ma è ontologicamente distinto dall’espropriazione disciplinata dal d.P.R. n. 327/2001. Esso non presuppone l’imposizione di un vincolo preordinato all’esproprio né una specifica dichiarazione di pubblica utilità, essendo immanente alla destinazione produttiva conformativa delle aree PIP e funzionale al governo consortile del territorio. Ne consegue che i termini decadenziali di cui all’art. 13 d.P.R. n. 327/2001 non trovano applicazione. Le controversie sul prezzo di riacquisto e sull’an della compensazione dei contributi pubblici, avendo natura meramente patrimoniale, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
La curatela di una società in liquidazione e concordato preventivo ha impugnato il decreto dirigenziale con cui il Consorzio ASI di Napoli ha esercitato il potere di riacquisto su un compendio industriale e sull’area di proprietà della società, ubicati nell’agglomerato consortile di un comune della provincia.
Il procedimento era stato avviato nel 2018, poi il ricorso avverso il primo atto era stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione di trattative transattive. Fallita la vendita all’asta, il Consorzio ha adottato il nuovo decreto nel novembre 2023. La ricorrente ha proposto ricorso introduttivo e, dopo istanza di accesso, ricorso per motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente i profili di rito e di merito. Il quarto motivo del ricorso introduttivo, concernente l’omesso computo della previsione di indennizzo e la compensazione con i contributi pubblici, è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. La questione riguarda l’an della compensazione e integra un profilo meramente patrimoniale, devoluto al giudice ordinario.
Nel merito, il Tribunale ha respinto la censura di omessa comunicazione di avvio. La comunicazione del 2018 non è mai stata revocata e la sentenza di improcedibilità ha natura meramente processuale, inidonea a produrre effetti costitutivi sul provvedimento.
Quanto al termine di esercizio del potere, i giudici hanno richiamato il consolidato orientamento secondo cui il potere ablatorio ex art. 63 l. n. 448/1998 è svincolato dai presupposti e dai limiti del d.P.R. n. 327/2001. La posizione dell’assegnatario di aree PIP nasce già conformata dall’obbligo di esercitare l’attività produttiva, sicché le garanzie procedimentali risultano comprese nel segmento a monte dell’assegnazione. L’inclusione dell’area nel piano regolatore consortile comporta ex lege dichiarazione di pubblica utilità. Il venir meno del vincolo espropriativo non incide sulla destinazione urbanistica conformativa, che permane a presidio degli obiettivi di sviluppo industriale.
È stata ritenuta irricevibile, infine, l’impugnazione per motivi aggiunti. La documentazione richiesta attiene a atti già menzionati nelle premesse del provvedimento, acquisibili con tempestiva istanza di accesso. Il termine decadenziale decorre dalla piena conoscenza del contenuto lesivo e non può essere differito a discrezione del privato. Il vizio di nullità ex art. 21-septies l. n. 241/1990 dedotto è stato riqualificato come violazione di legge, con conseguente applicazione del termine ordinario e non di quello di centottanta giorni.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.