Payback dispositivi medici: improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 1028 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenire dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, il quale prevede che gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 si intendono assolti con il versamento della quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse. Il fornitore che ha corrisposto la somma ridotta non ha più interesse alla decisione sul ricorso proposto avverso il provvedimento regionale di riparto del c.d. payback. Il giudice amministrativo dichiara pertanto il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese di lite, in coerenza con la disciplina di legge che collega al versamento della quota ridotta l’estinzione dell’obbligazione e la preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava davanti al TAR Lazio l’atto dirigenziale con cui la Regione Puglia aveva attribuito gli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, applicando la disciplina del c.d. payback. Con il ricorso introduttivo e con successivi motivi aggiunti la società contestava gli atti regionali e i provvedimenti statali presupposti, chiedendo altresì la condanna delle amministrazioni al risarcimento del danno.

Nel corso del giudizio è intervenuto l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, che ha rideterminato gli obblighi delle aziende fornitrici per il quadriennio di riferimento. All’udienza il difensore della ricorrente ha dichiarato che la società aveva corrisposto la somma ridotta prevista dalla nuova disposizione e di non avere più interesse alla prosecuzione del contenzioso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che il ricorso, integrato da motivi aggiunti, era stato proposto per contestare gli atti applicativi della disciplina sul c.d. payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018. In pendenza di giudizio è sopravvenuto l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, che ha introdotto una disciplina transitoria di definizione degli obblighi gravanti sui fornitori.

La nuova disposizione stabilisce che, per gli anni 2015-2018, gli obblighi a carico delle aziende fornitrici previsti dall’art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015 e dall’art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023 si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. Il versamento integrale di tale importo estingue l’obbligazione gravante sulle aziende per gli anni considerati e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi predetti.

Il Collegio ha quindi preso atto della dichiarazione resa in udienza dal difensore della ricorrente, il quale ha confermato che la società ha corrisposto la somma ridotta prevista dalla menzionata disposizione e ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del contenzioso. Tale sopravvenienza incide sull’interesse sostanziale che sorreggeva l’impugnazione, venendo meno la utilità della decisione.

Su queste basi il Tribunale ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse, giusta la dichiarazione resa in udienza dal legale di parte ricorrente. Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto che l’andamento del giudizio giustificasse l’integrale compensazione tra tutte le parti, in coerenza con la previsione di legge che collega al versamento della quota ridotta la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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