Payback dispositivi medici: cessata materia per versamento del 25% (TAR Lazio n. 16126 del 15.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso sul ripiano della spesa per dispositivi medici, il versamento da parte dell’azienda fornitrice della quota del 25% dell’importo indicato nel provvedimento regionale di ripiano, dichiarato in giudizio con espressa richiesta di cessata materia del contendere, integra il venir meno dell’interesse alla decisione. Il giudice amministrativo, preso atto della sopravvenuta soddisfazione della pretesa, dichiara la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.. Le peculiarità della questione giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato davanti al TAR Lazio la deliberazione della Giunta regionale della Basilicata n. 444 del 28 luglio 2023 e i relativi allegati, con cui la Regione aveva determinato gli oneri di payback per gli anni 2015-2018 a carico delle aziende fornitrici. Il ricorso investiva anche la deliberazione regionale n. 207 del 30 marzo 2023, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa e le linee guida del 6 ottobre 2022.
La ricorrente ha proposto plurime questioni di legittimità costituzionale e chiesto una rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, deducendo il contrasto delle disposizioni sul ripiano con i parametri costituzionali e con il diritto europeo. Nel corso del giudizio ha poi dichiarato di aver versato alla Regione la quota del 25% dell’importo del ripiano, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato atto della memoria depositata il 14 settembre 2026, con cui la società ha rappresentato l’avvenuto versamento in favore della Regione Basilicata della quota del 25% dell’importo indicato nel provvedimento di ripiano precedentemente impugnato. Su tale presupposto la ricorrente ha formulato la richiesta di cessata materia del contendere.
Il Tribunale ha ritenuto che, a fronte della sopravvenuta soddisfazione della pretesa economica e della richiesta della parte, non restasse che dichiarare la cessazione della materia del contendere. La pronuncia è resa in forma sintetica ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., che consente la definizione immediata del giudizio con motivazione semplificata.
In punto di spese, il Collegio ha ravvisato, avuto riguardo alle peculiarità della questione, la sussistenza dei presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti. La decisione lascia quindi impregiudicata ogni valutazione di merito sulle censure di illegittimità costituzionale ed europea prospettate nel ricorso.
Il dispositivo dichiara la cessazione della materia del contendere, compensa le spese e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa. L’esito definisce il giudizio senza pronuncia sulle questioni di legittimità prospettate dalla ricorrente.
Nota della Redazione
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