Il payback dei dispositivi medici è attività vincolata: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 14301 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, per gli anni 2015-2018, costituisce un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, volto a garantire la razionalizzazione della spesa sanitaria, come già statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 140 del 2024. L’attività demandata alle regioni e alle province autonome dai provvedimenti attuativi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015 è di natura meramente vincolata, priva di margini di discrezionalità, e non implica una spendita di potere autoritativo. Ne consegue che le controversie relative alla quantificazione degli importi dovuti dalle aziende fornitrici coinvolgono un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e devoluzione della cognizione al giudice ordinario.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e le linee guida del 6 ottobre 2022, nonché i successivi provvedimenti regionali di Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte e Puglia che hanno determinato gli importi del ripiano a suo carico. La ricorrente non ha aderito al meccanismo transattivo introdotto dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, che consente l’estinzione dell’obbligazione con il pagamento del 25% degli importi, e ha impugnato anche i provvedimenti di ricalcolo adottati dalle regioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamata la ricostruzione normativa del payback dei dispositivi medici, evidenzia che il comma 9-bis dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 ha attribuito alle regioni compiti meramente attuativi: la verifica della documentazione contabile, la definizione dell’elenco delle aziende fornitrici e l’imposizione del pagamento della quota di ripiano. Le regioni non possono determinare il tetto di spesa, né certificarne il superamento, né quantificare lo scostamento, trattandosi di competenze statali già esercitate con i decreti ministeriali. L’attività regionale si riduce a un’accertamento tecnico-contabile dei presupposti economici sul quantum debeatur, senza alcuna discrezionalità.
Secondo il TAR, i provvedimenti regionali impugnati instaurano un rapporto obbligatorio tra amministrazione e impresa, in cui la società è titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo. Trova applicazione la giurisprudenza della Cassazione secondo cui appartiene al giudice ordinario la controversia in cui la pubblica amministrazione eserciti un’attività vincolata, senza alcun potere autoritativo. La circostanza che l’atto sia formalmente definito “provvedimento” non ne muta la natura, essendo privo di profili discrezionali.
Quanto alle restanti censure, il Collegio richiama le sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024. Il meccanismo del payback è stato ritenuto ragionevole e proporzionato, con esclusione della violazione dell’art. 41 Cost., configurandosi come contributo solidaristico per assicurare la dotazione di dispositivi medici necessaria alla tutela della salute. La Corte ha inoltre escluso la violazione dell’affidamento e dell’irretroattività, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano in caso di sforamento, e ha ritenuto il sistema conforme alla riserva di legge ex art. 23 Cost.
Il Collegio dichiara infondate le censure sulla fissazione retroattiva dei tetti regionali, rilevando che il tetto nazionale del 4,4% era già noto e che le imprese non hanno interesse a contestare una determinazione uniforme, coincidente con il livello massimo consentito. La mancata scorporazione dell’IVA è conforme all’art. 9-ter, comma 8, che prevede espressamente il calcolo del fatturato al lordo dell’imposta, mentre l’eventuale inclusione dei servizi accessori nella spesa è imputabile a una errata contabilizzazione delle aziende.
In conclusione, il ricorso principale e i motivi aggiunti sono in parte rigettati nel merito e in parte dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione dinanzi al giudice ordinario entro tre mesi ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Spese compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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