Ottemperanza al giudicato sulla carta docente: termine e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 311 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che condanna l’Amministrazione a un’obbligazione pecuniaria, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Poiché il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 impedisce l’esecuzione forzata prima della sua scadenza, la relativa inosservanza non integra di per sé una violazione del giudicato; la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va respinta quando il ritardo non assuma connotati di particolare gravità. La mancata regolarizzazione documentale della parte ricorrente, imposta dall’ordine istruttorio, giustifica la compensazione delle spese.

Il Fatto

La ricorrente ha agito, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per un totale di € 2.500,00.

La ricorrente ha chiesto altresì la condanna dell’Amministrazione al pagamento della c.d. penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta. Non essendo stata prodotta l’attestazione di conformità e il certificato di passaggio in giudicato, il Tribunale ha invitato la parte a regolarizzare; l’interessata ha tempestivamente ottemperato.

La Motivazione della Corte

Sul piano formale, il Collegio rileva che, pur a seguito dell’ordine istruttorio, sono state prodotte la copia asseverata della sentenza da ottemperare e l’attestazione del passaggio in giudicato. È stata inoltre dimostrata la notifica del titolo esecutivo in data 11 aprile 2024, sicché il ricorso risulta proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Nel merito, la ricorrente dichiara che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza, e la parte resistente non ha formulato deduzioni né fornito indicazioni sulla procedura. Essendo incontestati l’an e il quantum del credito, il Tribunale ordina al Ministero di ottemperare, rilasciando la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma di € 2.500,00, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, viene nominato Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio; egli provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della parte ricorrente. L’assolvimento dell’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di un compenso.

Quanto alla domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio ritiene che il ritardo maturato dal Ministero non sia tale da giustificarne l’accoglimento, respingendo così la domanda di astreinte.

Le spese di lite sono compensate, poiché il comportamento processuale della ricorrente, che ha regolarizzato la documentazione solo all’esito dell’ordine del Tribunale, ha provocato una dilatazione dei tempi di definizione del giudizio e ulteriori difficoltà nella gestione dei ruoli di udienza, già saturi per i ricorsi in materia di carta del docente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *