Giurisdizione sul payback sanitario al giudice ordinario per pretese patrimoniali (TAR Lazio n. 10359 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La controversia con cui il fornitore di dispositivi medici contesta la richiesta di ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015-2018 appartiene alla cognizione del giudice ordinario quando l’atto applicativo regionale sia espressione di attività interamente vincolata, priva di margini di discrezionalità anche tecnica, e incida su un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale. La regione, nel definire l’elenco delle aziende fornitrici e gli importi dovuti ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, si limita a porre a carico delle imprese uno scostamento già certificato con decreto ministeriale, secondo quote percentuali fissate dalla legge: ne deriva un rapporto obbligatorio “a valle” del potere autoritativo, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Restano invece devolute al giudice amministrativo le censure avverso gli atti statali, che risultano infondate alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback misura ragionevole, proporzionata e conforme alla riserva di legge.

Il Fatto

La società, fornitrice di protesi ortopediche personalizzate per pazienti dell’ospedale Careggi di Firenze, impugnava davanti al TAR Lazio, dopo la riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale, il decreto dirigenziale con cui la Regione Toscana l’aveva assoggettata al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018, quantificando la somma dovuta in base al fatturato aziendale. Unitamente all’atto regionale, la ricorrente contestava i presupposti atti statali, tra cui la certificazione del superamento del tetto e le linee guida ministeriali, deducendo errori di calcolo del fatturato, l’assenza dei presupposti per il payback in ragione della natura “compassionevole” delle forniture, la lesione dell’affidamento e dell’equilibrio contrattuale, nonché profili di illegittimità costituzionale e di contrasto con il diritto eurounitario.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo del payback sanitario, evidenziando che l’art. 9-ter, comma 9, del d.l. n. 78/2015 ha posto a carico delle aziende fornitrici una quota crescente del ripiano dello sforamento, calcolata in base all’incidenza del proprio fatturato sul totale della spesa regionale; il comma 9-bis, introdotto dal d.l. n. 115/2022, ha poi demandato alle regioni l’adozione dei provvedimenti attuativi, dopo la certificazione ministeriale dello scostamento e la fissazione delle linee guida.

Quanto alle censure avverso gli atti statali, il Collegio le ha ritenute infondate, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024 che ha qualificato il meccanismo come contributo solidaristico ragionevole e proporzionato. In particolare, il giudice delle leggi ha escluso la violazione dell’art. 41 Cost., dell’affidamento e del principio di irretroattività, rilevando che le imprese erano consapevoli sin dal 2015 dell’obbligo di ripiano; il TAR ha aggiunto che la società ben avrebbe potuto assumere il tetto nazionale del 4,4% quale parametro di riferimento e che alcuna prova è stata fornita dell’eccessiva riduzione dei margini di utile.

In relazione all’atto regionale applicativo, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L’attività demandata alla regione è stata qualificata come meramente tecnico-contabile e riepilogativa: la verifica della coerenza dei dati di fatturato, la compilazione dell’elenco delle aziende e la quantificazione degli importi avvengono senza alcun margine di discrezionalità. L’atto regionale non implica, pertanto, una spendita di potere autoritativo, ma dà luogo a un rapporto obbligatorio tra amministrazione e fornitore, radicato su un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo del quantum debeatur.

Il Collegio ha applicato la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui la controversia in cui venga in rilievo un diritto soggettivo fronte ad attività vincolata appartiene al giudice ordinario, non ricorrendo ipotesi di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133 c.p.a. La complessità delle questioni ha giustificato la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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