Cambiamento del nome del minore: riesame dell’istanza (TAR Parma n. 178 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di cambiamento del nome di un minore, il provvedimento prefettizio di diniego deve essere sorretto da una motivazione approfondita e dettagliata, idonea a dare conto del bilanciamento tra gli interessi pubblici sottesi alla disciplina del nome e le esigenze di tutela del minore. La mera genericità degli argomenti a sostegno del diniego non soddisfa l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione. In presenza di elementi quali una sentenza di adozione, l’amministrazione è tenuta a riesaminare l’istanza, valutando compiutamente la prevalenza dell’interesse del minore alla conservazione o alla modificazione del proprio nome.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’istanza presentata dai genitori, anche in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, volta ad ottenere il cambiamento del nome del figlio da quello originario a quello indicato nell’istanza. La Prefettura di Reggio Emilia respingeva l’istanza con decreto del 12 maggio 2026, a seguito di un preavviso di diniego comunicato il 9 marzo 2026. Avverso tale diniego i ricorrenti proponevano ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nel valutare la domanda cautelare, ha ritenuto che gli argomenti evidenziati nell’impugnato diniego fossero caratterizzati da genericità, non fornendo una compiuta e adeguata motivazione a sostegno del rifiuto opposto all’istanza dei ricorrenti. Tale carenza motivazionale ha indotto il Tribunale a ritenere necessario che la Prefettura si ripronunci sull’istanza, articolando una motivazione approfondita e dettagliata.
Centrale, nella valutazione del Collegio, è l’esigenza di tutela del minore, richiamata nella “sentenza di adozione” versata in atti. Tale elemento assume rilievo dirimente nell’ambito del bilanciamento che l’amministrazione deve compiere tra il principio di stabilità del nome e le ragioni sottese alla sua modificazione, specie quando quest’ultima appaia funzionale alla migliore realizzazione dell’interesse del minore. Il Tribunale ha, quindi, accolto la domanda cautelare, ordinando alla Prefettura di Reggio Emilia di riesaminare l’istanza dei ricorrenti.||DSML||h3>
A tale fine, il Tribunale ha assegnato all’amministrazione un termine di 45 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per provvedere, con un nuovo atto di conferma o di riforma del precedente diniego, da depositarsi in giudizio. È stata, inoltre, fissata per il prosieguo la camera di consiglio del 16 settembre 2026, al fine di verificare l’esito del nuovo esame dell’istanza da parte della Prefettura.
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Nota della Redazione
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