Diniego di concessione per pedana in legno sul suolo pubblico: precluso dalla titolarità altrui della precedente autorizzazione (TAR Sardegna n. 269 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di rilascio di una concessione per l’occupazione di suolo pubblico deve essere respinta quando, al momento della sua presentazione, risulti già efficace un titolo concessorio incompatibile rilasciato in favore di altro soggetto per la medesima area. In tale evenienza, l’amministrazione non è tenuta a motivare ulteriormente il diniego, fondandosi l’atto sull’oggettiva preclusione derivante dal pregresso provvedimento favorevole. La circostanza che il titolo altrui sia stato rilasciato in data anteriore rispetto alla domanda di cui si controverte costituisce elemento sufficiente, nella fase cautelare, ad escludere il fumus boni iuris in capo al richiedente. La valutazione circa l’eventuale illegittimità del titolo preesistente, con conseguente possibilità di rimetterlo in discussione, appartiene al giudizio di merito e non può essere anticipata in sede di incidente cautelare. In difetto di un fumus fondato, la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato va respinta, a prescindere dalla ricorrenza del periculum in mora.
Il Fatto
La titolare di una ditta individuale operante nel centro storico di Castelsardo impugnava il Provvedimento Unico n. 48 del 6 luglio 2026, con cui il Responsabile del SUAPE aveva negato l’autorizzazione all’installazione di una pedana in legno esterna in via La Marmora n. 12, unitamente agli atti del procedimento endoprocedimentale, ivi compresi i pareri negativi resi dalla Polizia Locale in sede di Conferenza di Servizi del 15 maggio 2026.
La ricorrente impugnava, per illegittimità derivata, il precedente Provvedimento Unico n. 2 del 13 agosto 2025 con cui il medesimo Comune aveva autorizzato un’altra ditta alla realizzazione di un dehor temporaneo ed amovibile al servizio del proprio locale commerciale, situato in via La Marmora n. 17, nonché i relativi pareri favorevoli espressi dagli uffici comunali. La ricorrente chiedeva quindi l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del diniego, deducendo l’illegittimità del titolo concessorio rilasciato alla controinteressata.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, esaminata la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto il ricorso non assistito da fumus boni iuris. La Corte premette che la ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di elementi in grado di giustificare la revoca del titolo concessorio rilasciato in favore della parte controinteressata.
Il Collegio osserva che tale titolo risultava efficace al momento della presentazione della domanda di concessione da parte della ricorrente ed era incompatibile con l’accoglimento della stessa. La sola esistenza di una precedente autorizzazione, ancorché riferita a soggetto diverso, costituisce quindi un ostacolo oggettivo al rilascio di un nuovo titolo per l’occupazione della medesima porzione di suolo pubblico.
Quanto all’illegittimità derivata fatta valere avverso il titolo della controinteressata, essa non può trovare accoglimento in questa fase: la verifica della validità del provvedimento presupposto appartiene, infatti, al giudizio di merito, nel quale potranno essere valutate le censure di parte ricorrente, mentre in sede cautelare non emergono elementi che possano indurre a una diversa conclusione.
Con riferimento al secondo requisito, la Corte ha altresì rilevato che dalle allegazioni di parte ricorrente non emergono ragioni di periculum in mora sufficienti a giustificare la misura invocata. L’assenza del fumus boni iuris determina comunque il rigetto, dovendosi la valutazione del danno grave e irreparabile considerare recessiva rispetto all’accertamento della manifesta infondatezza della domanda.
Il Tribunale ha pertanto respinto l’istanza cautelare, rinviando ogni statuizione sulle spese di lite alla fase di merito.
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Nota della Redazione
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