Cessazione della materia del contendere improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Emilia-Romagna n. 1359 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, dichiarata dal ricorrente e condivisa dalle altre parti costituite, comporta la declaratoria di improcedibilità del giudizio amministrativo. L’accordo delle parti sulla cessazione della materia del contendere legittima l’integrale compensazione delle spese di lite. L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse prescinde da ogni valutazione nel merito delle censure proposte avverso i provvedimenti impugnati.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Emilia-Romagna, Sezione Prima, un complesso di provvedimenti concernenti il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), comprensiva dell’autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali, e la revoca della precedente AUA rilasciata nel 2016. Il ricorso, depositato in data 31 marzo 2023, era diretto avverso il provvedimento finale unico del Responsabile SUAP, la determinazione dirigenziale di ARPAE di adozione dell’AUA, la matrice scarico acque reflue e gli atti presupposti, tra cui i pareri del Comune e della società di gestione del servizio idrico integrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato atto che, con memoria depositata in data 24 settembre 2025, la società ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con spese compensate. A tale richiesta hanno aderito espressamente anche le altre parti costituite in giudizio, ovvero ARPAE Emilia-Romagna e la società di gestione del servizio idrico integrato.
Il TAR ha rilevato che la sopravvenuta carenza di interesse, concordemente dedotta da tutte le parti del giudizio, determina il venir meno dell’interesse della ricorrente alla decisione nel merito delle censure proposte. Tale evenienza impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso, senza che sia necessario esaminare la fondatezza delle doglianze formulate avverso i provvedimenti impugnati.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha ritenuto che l’accordo intervenuto tra le parti giustifichi l’integrale compensazione, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. amm., valorizzando la condotta processuale delle parti e la natura della definizione del giudizio.
La sentenza, resa all’esito dell’udienza pubblica del 5 novembre 2025, ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile, con spese compensate e con ordine di esecuzione del provvedimento da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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