Capitalizzazione collaboratori giustizia inclusa nell’articolo 48-bis (TAR Lazio n. 9296 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La capitalizzazione delle misure di assistenza previste per i collaboratori di giustizia non è esclusa dall’ambito applicativo dell’art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973, il quale ha portata generale e non contempla eccezioni per i crediti derivanti da tale beneficio. Tali somme non hanno natura alimentare né attengono direttamente a diritti fondamentali della persona, sicché rientrano nella previsione riferita ai pagamenti dovuti “a qualunque titolo”. La delibera con cui la Commissione Centrale, dopo l’annullamento in autotutela di una precedente determinazione, si limiti a disporre che l’interessato sia informato della possibilità di applicare la predetta norma ai crediti derivanti dalla capitalizzazione, non introduce alcuna condizione sospensiva o impeditiva all’erogazione delle somme ed è pertanto priva di lesività. La non proroga del programma speciale di protezione costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per eccesso di potere, ed è legittima quando si fonda sui pareri conformi delle autorità giudiziarie competenti.

Il Fatto

Un collaboratore di giustizia ha impugnato la delibera della Commissione Centrale ex art. 10 L. n. 82/1991 che disponeva la non proroga del programma di protezione e destinava la capitalizzazione biennale delle misure assistenziali alla parziale estinzione di debiti erariali. L’interessato ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, l’illegittimità del condizionamento della capitalizzazione alla previa estinzione dei debiti tributari e l’erronea applicazione dell’art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973.

Nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha annullato in autotutela la delibera limitatamente alla destinazione della capitalizzazione all’estinzione del debito erariale, mantenendo ferma la parte relativa alla non proroga del programma. Avverso tale nuova delibera il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, deducendo l’elusione del giudicato e la persistente illegittima applicazione dell’art. 48-bis citato.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha dichiarato il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nella parte in cui censurava la destinazione della capitalizzazione all’estinzione del debito erariale, essendo quella parte stata annullata in autotutela. Per i restanti profili, il ricorso è stato ritenuto infondato: la non proroga del programma di protezione risulta legittima, in quanto fondata sui pareri conformi e favorevoli alla fuoriuscita dal circuito tutorio espressi dalla Direzione distrettuale antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia, organi in grado di valutare la persistenza dello stato di rischio.

Il Collegio ha precisato che la permanenza nel sistema tutorio è di per sé temporanea e giustificata solo dalla sussistenza dei relativi presupposti. Le precarie condizioni di salute del collaboratore non possono fondare la proroga, non costituendo il programma un diritto del sottoposto, ma l’esito di una valutazione comparativa di interessi pubblici e privati, sindacabile solo per i profili di eccesso di potere.

Quanto all’applicazione dell’art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 alla capitalizzazione, il TAR ha richiamato il consolidato orientamento del Consiglio di Stato secondo cui tale norma ha portata generale e non esclude la possibilità di compensazione per i crediti derivanti dalla capitalizzazione, trattandosi di somme che non hanno natura alimentare e che non attengono direttamente ai diritti fondamentali della persona.

La delibera del 2 luglio 2025, infine, non è stata ritenuta lesiva: la Commissione si è limitata a ordinare che il collaboratore venga informato della possibile applicazione dell’art. 48-bis ai crediti derivanti dalla capitalizzazione, senza introdurre alcuna condizione sospensiva o impeditiva all’erogazione delle somme. Il provvedimento ha carattere meramente informativo e nessun atto di compensazione o pignoramento è stato in concreto adottato nei confronti del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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