Riconoscimento titolo estero di sostegno: obbligo di valutare misure compensative (TAR Lazio n. 6565 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento di titoli professionali conseguiti in uno Stato membro, al di fuori dell’ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE, le autorità nazionali sono tenute a valutare l’insieme dei titoli e dell’esperienza professionale dell’interessato, confrontando le competenze attestate con quelle richieste dalla normativa nazionale. L’assenza di un titolo abilitante nello Stato di origine non può costituire una barriera preconcetta al riconoscimento, ma impone all’Amministrazione di verificare la sussistenza di eventuali differenze sostanziali e di valutare la possibilità di applicare misure compensative, anche aggravate, per colmare le lacune formative, conformemente ai principi di cui agli artt. 45 e 49 TFUE.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina italiana, chiedeva al Ministero dell’Istruzione il riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Spagna presso un’università privata. L’Amministrazione rigettava l’istanza, ritenendo il titolo non abilitante in quanto mero “titolo proprio” e non “titolo ufficiale”, e rilevando differenze sostanziali tra il percorso formativo svolto all’estero e quello previsto dalla normativa italiana per l’accesso all’insegnamento di sostegno. La ricorrente impugnava il diniego, lamentando la violazione dei principi comunitari in materia di libertà di circolazione e stabilimento e la mancata previsione di misure compensative.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, richiamando la recente pronuncia della Corte di Giustizia UE del 20 novembre 2025 (cause riunite C-340/24 e C-442/24), che ha chiarito come, in situazioni non ricadenti nell’ambito della direttiva 2005/36/CE ma in quello degli artt. 45 e 49 TFUE, le autorità dello Stato membro ospitante siano tenute a considerare l’insieme dei diplomi e delle esperienze professionali dell’interessato, procedendo a una valutazione comparativa con le qualifiche richieste dalla normativa nazionale.
I giudici hanno ritenuto che le motivazioni del diniego fossero affidate a rilievi di carattere generale e formale, come il riferimento al diverso oggetto del corso (“sostegno educativo” anziché “sostegno didattico”) o alla modalità blended di svolgimento, senza un’adeguata valutazione del contenuto sostanziale della formazione. Al contrario, la documentazione allegata dimostrava che molte materie del corso spagnolo coincidevano con quelle previste dal D.M. 30 settembre 2011 per l’accesso all’insegnamento di sostegno in Italia.
Inoltre, la Corte ha evidenziato che il Ministero non aveva considerato la possibilità di individuare misure compensative idonee a colmare le eventuali differenze formative, come sostenuto dalla giurisprudenza europea (Corte di Giustizia UE, sez. VI, 8 luglio 2021, C-166/20). L’assenza di un titolo abilitativo, infatti, non può impedire in via preconcetta il riconoscimento, dovendo l’Amministrazione valutare se, attraverso l’integrazione della formazione, l’interessato possa acquisire le competenze mancanti.
Il TAR ha pertanto annullato il provvedimento di diniego, disponendo il riesame dell’istanza da parte dell’Amministrazione anche ai fini dell’eventuale assegnazione di misure compensative, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.