Procura alle liti generica su foglio separato: inammissibile il ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 2575 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per ottemperanza qualora la procura alle liti, rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, non rechi gli elementi identificativi della controversia, dell’oggetto e dell’autorità adita. La procura speciale, ex art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso e non può ritenersi validamente apposta “in calce” quando sia depositata in copia informatica unitamente ad un atto informatico. Il vizio non è sanabile né tramite il meccanismo di cui all’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. né attraverso la concessione dell’errore scusabile, ove il ricorso sia stato notificato successivamente alla pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2025.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle la somma di euro 1.500,00 per gli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025, tramite l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
L’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo. La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si costituiva per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per la genericità della procura alle liti. Questa, rilasciata su foglio separato analogico, conteneva una formula atecnica che non indicava né il TAR adito né gli estremi della sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione. Ha precisato che, in ragione dell’assenza del difensore in camera di consiglio, non sussisteva l’obbligo di avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., poiché la mancata presenza equivale a rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio.
La pronuncia richiama il recente orientamento secondo cui la procura speciale deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti e l’autorità giudiziaria adita. La sua apposizione “in calce” al ricorso, che ne assorbe il requisito di specialità, non può essere equiparata all’ipotesi in cui la procura cartacea venga allegata in copia informatica ad un ricorso nativo digitale. In tale evenienza, non è garantita la consapevolezza del contenuto dell’atto da parte del sottoscrittore e non è dimostrata l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso, in contrasto con i principi fissati dall’Adunanza plenaria n. 11 del 2025.
Il Collegio ha escluso la sanabilità del vizio ai sensi dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., stante la natura di requisito di ammissibilità. Ha altresì negato l’applicazione dell’errore scusabile, poiché la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato un indirizzo già esistente, al quale la parte avrebbe potuto aderire prudentemente.
In conclusione, il ricorso — notificato il 10 gennaio 2026 — è stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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