Irricevibile il ricorso per deposito oltre il termine dimidiato (TAR Lazio n. 4912 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cui all’art. 116 c.p.a., il termine per il deposito del ricorso è soggetto alla dimidiazione prevista dall’art. 87, comma 3, c.p.a. per i riti camerali ed è pertanto fissato in quindici giorni dalla notifica del ricorso, trattandosi di termine perentorio. La notifica del ricorso di primo grado, invece, resta soggetta al termine ordinario di trenta giorni dalla conoscenza dell’atto impugnato o dalla formazione del silenzio. Il deposito del ricorso oltre il termine dimidiato determina l’irricevibilità del gravame, rilevabile anche d’ufficio dal giudice, con conseguente declaratoria di irricevibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

Il Fatto

Una cittadina, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale su un minore caduto durante la frequenza di un centro estivo, presentava al Comune un’istanza di accesso agli atti ex art. 22 e ss. legge n. 241/1990, chiedendo la documentazione relativa alla gara per l’affidamento del servizio, alle condizioni di sicurezza della struttura e agli atti di vigilanza. A fronte del riscontro negativo dell’Amministrazione, la ricorrente impugnava il diniego innanzi al TAR, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di esibizione e la condanna dell’ente. Il Comune si costituiva eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato, dando avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile irricevibilità del ricorso per tardività del deposito. Il Collegio ha osservato che il rito dell’accesso è disciplinato dall’art. 116 c.p.a. e che, per la generalità dei riti camerali, l’art. 87, comma 3, c.p.a. prevede la dimidiazione dei termini processuali, con la sola eccezione del termine per la notificazione del ricorso di primo grado, che nel rito dell’accesso resta pari a trenta giorni dalla conoscenza dell’atto o dalla formazione del silenzio.

La dimidiazione, ad avviso del Collegio, concerne anche il termine per il deposito del ricorso, che risulta pertanto fissato in quindici giorni dalla notifica, ossia nella metà del termine generale di trenta giorni previsto dall’art. 45 c.p.a. Tale interpretazione risulta conforme alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha avuto modo di pronunciarsi sia in tema specifico di accesso sia con riguardo ai procedimenti camerali in generale.

Nella fattispecie, la notifica del ricorso si era perfezionata il 3 dicembre 2025, mentre il deposito era avvenuto il successivo 22 dicembre, oltre il termine perentorio di quindici giorni. L’inosservanza del termine di deposito ha determinato la declaratoria di irricevibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., rilevata d’ufficio dal giudice.

Il Tribunale ha infine disposto l’integrale compensazione delle spese di lite, in considerazione della circostanza che l’irricevibilità era stata rilevata d’ufficio e non su eccezione della difesa comunale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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