Daspo annullato senza prova di partecipazione attiva del tifoso (TAR Calabria n. 1620 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Daspo di cui all’art. 6 della legge n. 401/1989 presuppone la prova di una condotta, anche di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione che pongano in pericolo la sicurezza pubblica. La mera presenza sul luogo in cui altri soggetti hanno lanciato razzi e acceso fumogeni, non accompagnata da un accertato apporto causale, non integra la fattispecie. La partecipazione a proteste contro la società sportiva non può essere qualificata come condotta pericolosa e antisportiva ai sensi della norma citata.
Il Fatto
La Questura di Cosenza aveva disposto nei confronti di un tifoso il Daspo, consistente nel divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive per un anno. Il provvedimento traeva origine dagli eventi verificatisi durante una partita di serie BKT, quando alcuni appartenenti alla “Curva Sud” avevano acceso fumogeni e lanciato razzi nel terreno di gioco. Il ricorrente era stato individuato tra i presenti nel luogo del lancio, ma negava ogni partecipazione attiva alle condotte contestate, lamentando la violazione della libertà di riunione e di manifestazione del pensiero.
Nel ricorso si deduceva anche il difetto di istruttoria, poiché l’amministrazione non aveva eseguito un accertamento balistico che chiarisse con certezza il luogo e il momento dell’accensione dei razzi. La difesa evidenziava che la presenza dell’interessato nei pressi del punto di lancio era documentata solo in un momento successivo all’esplosione e invitava a considerare che si trattava di razzi utilizzabili anche da lunga percorrenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando la giurisprudenza costante secondo cui il Daspo si atteggia a misura di prevenzione applicabile anche in assenza di una denuncia penale, ma pur sempre in presenza di condotte violente o evidentemente finalizzate alla partecipazione attiva a episodi capaci di mettere in pericolo la sicurezza pubblica.
Il Collegio ha ricostruito i fatti per tabulas: i tifosi non erano entrati nell’impianto sportivo e per circa cinque minuti la gara era stata sospesa a causa dei razzi finiti sul terreno di gioco. Tuttavia, dalle immagini della videosorveglianza emerge solo che il ricorrente stazionava nel luogo in cui i razzi erano stati lanciati, senza alcuna evidenza di un suo coinvolgimento diretto nelle azioni contestate.
La decisione valorizza il dato che la mera presenza sul luogo e la partecipazione a proteste contro la società sportiva non costituiscono un apporto causale sufficiente a giustificare la misura. Il provvedimento è stato annullato per il difetto di istruttoria circa la sussistenza dei presupposti di una condotta pericolosa, salva la possibilità per l’Amministrazione di rideterminarsi sulla base di ulteriori accertamenti.
La peculiare complessità degli accertamenti fattuali ha indotto il giudice a compensare le spese di lite.
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Nota della Redazione
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