Liquidazione del compenso del commissario ad acta dopo l’integrale ottemperanza al giudicato (TAR Campania n. 5021 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il compenso del commissario ad acta, nominato per l’esecuzione del giudicato, deve essere liquidato dal giudice dell’ottemperanza al termine dell’incarico, in considerazione della natura e dell’entità dell’opera prestata. L’obbligo di corrispondere il compenso liquidato grava sull’amministrazione che, con la propria inerzia, ha dato causa alla nomina dell’ausiliario. La liquidazione presuppone l’accertamento dell’integrale ottemperanza, che può essere verificata anche attraverso richieste istruttorie di chiarimenti indirizzate al commissario e alle parti.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese di lite in favore di un avvocato. A seguito dell’inerzia dell’amministrazione, il professionista ha agito per l’ottemperanza dinanzi al TAR Campania, che ha accolto il ricorso con sentenza e nominato un commissario ad acta, delegato dal Prefetto di Napoli per provvedere all’esecuzione.
Espletato l’incarico, il commissario ha depositato le relazioni sulla propria attività e ha chiesto la liquidazione del compenso. Il ricorrente aveva inizialmente eccepito che il commissario avesse erroneamente riferito l’esecuzione alle somme liquidate nella sentenza del TAR, mentre quelle oggetto del giudizio di ottemperanza risultavano ancora non corrisposte, così ingenerando un contrasto sulla completezza dell’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha richiamato preliminarmente la propria ordinanza collegiale n. 1985/2026, con cui aveva disposto una richiesta di chiarimenti al commissario ad acta sulla natura delle somme versate, differendo la decisione sulla liquidazione all’esito degli approfondimenti istruttori. L’incombente è stato necessario per verificare se l’attività dell’ausiliario avesse effettivamente coperto l’intero importo dovuto in forza della sentenza azionata.
Dalle note difensive depositate successivamente è emerso che il commissario, a seguito delle precisazioni della parte ricorrente, aveva provveduto al pagamento anche delle somme residue, con conseguente conferma dell’integrale ottemperanza al giudicato e dell’esaurimento del mandato commissariale. Tale circostanza ha superato la precedente eccezione e ha consentito al Collegio di procedere alla valutazione della domanda di liquidazione.
Considerata la natura dell’opera prestata, come desumibile dalle relazioni depositate nelle date indicate, il Tribunale ha ritenuto congruo liquidare il compenso in € 1.000,00, al netto di eventuali imposte e voci contributive, richiamando precedenti della Sezione VIII del medesimo TAR. La quantificazione è stata operata secondo il criterio della natura e dell’entità dell’attività svolta, senza necessità di particolari approfondimenti istruttori sulla congruità della somma richiesta.
Il Collegio ha infine stabilito che l’importo debba essere corrisposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, in quanto amministrazione che ha dato causa alla nomina del commissario con la propria inerzia nell’esecuzione del giudicato, conformemente a quanto già precisato nella sentenza della Sezione. La decisione conclude il procedimento di liquidazione, disponendo la comunicazione del decreto alle parti e all’ausiliario.
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Nota della Redazione
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