Payback dispositivi medici improcedibile dopo adesione alla riduzione del debito (TAR Lazio n. 5624 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fattispecie di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025, che definisce i giudizi sul ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, si perfeziona solo con il concorso di due elementi: il tempestivo versamento, da parte dell’azienda fornitrice, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, e la successiva attestazione dell’avvenuto pagamento adottata dalla regione o provincia autonoma. In assenza dell’attestazione dell’ente, l’adesione alla procedura di decurtazione e l’affermato adempimento dell’obbligazione pecuniaria da parte del ricorrente integrano una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, rilevabile ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., con declaratoria di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La cessazione della materia del contendere opera, invece, solo in presenza della dichiarazione regionale attestante l’integrale versamento della quota ridotta.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato, dinanzi al TAR Lazio, i provvedimenti con cui diverse Regioni hanno dato attuazione al ripiano del superamento dei tetti regionali di spesa per gli anni dal 2015 al 2018, ai sensi dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, oltre ai presupposti decreti ministeriali e all’accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni. Il ricorso introduttivo riguardava la determinazione della Regione Sardegna, mentre numerosi motivi aggiunti estendevano le censure ai provvedimenti adottati da altre amministrazioni regionali.
Nelle more del giudizio, l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 ha previsto che gli obblighi delle aziende fornitrici si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni, della quota del 25% degli importi, estinguendo l’obbligazione e precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale. La società ha dichiarato di aver aderito alla procedura di decurtazione, mentre la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto hanno depositato gli atti attestanti l’avvenuto pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la norma di interpretazione autentica, nel definire la sorte dei giudizi pendenti, richiede il concorso di due adempimenti facenti capo a soggetti diversi: il pagamento tempestivo della quota ridotta da parte dell’azienda e la successiva attività di accertamento della regione, comunicata alla segreteria del TAR Lazio.
Con riferimento ai motivi aggiunti proposti nei confronti della Regione Friuli Venezia Giulia e della Regione Veneto, la Corte ha accertato la ricorrenza di entrambi i presupposti e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Per la gran parte delle altre posizioni, invece, la documentazione versata in atti non includeva l’attestato regionale dell’avvenuto pagamento, pur emergendo la volontà della ricorrente di aderire alla procedura agevolata.
In questa seconda evenienza, il Giudice ha qualificato l’ipotesi come sopravvenuta carenza di interesse, applicando l’art. 84, comma 4, c.p.a., che consente di desumere dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse. La declaratoria di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. è stata pertanto pronunciata per il ricorso introduttivo e per i motivi aggiunti relativi alle regioni che non avevano ancora attestato il pagamento. La peculiarità della vicenda e la sopravvenienza normativa hanno giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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