Interpelli dirigenziali legittimi senza obbligo di scorrere la graduatoria (TAR Campania n. 3295 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 costituisce fase distinta e autonoma rispetto al reclutamento mediante concorso. Ne consegue che, in presenza di una graduatoria concorsuale ancora efficace, la regola generale dello scorrimento della medesima non opera automaticamente quando l’Amministrazione scelga di avvalersi degli strumenti di conferimento degli incarichi dirigenziali. La scelta organizzativa di procedere mediante avviso di interpello, in luogo dell’attingimento alla graduatoria, rientra nella discrezionalità della pubblica amministrazione e non è sindacabile in mancanza di elementi di palese arbitrarietà o irragionevolezza. Resta fermo l’obbligo di motivazione rinforzata all’atto del conferimento del singolo incarico, contestabile dinanzi al giudice ordinario.

Il Fatto

I ricorrenti, funzionari tecnici di ruolo presso altre Amministrazioni, si collocano tra gli idonei non vincitori della graduatoria di merito per Dirigente Area Tecnica, approvata con decreto dirigenziale n. 36 del 28 aprile 2023. La graduatoria, la cui validità biennale era stata prorogata di dodici mesi dall’art. 14 della legge regionale n. 13 del 2024, era stata oggetto di scorrimento nella misura del 20% dei posti, con collocazione dei ricorrenti in posizione utile.

Con le delibere di Giunta n. 94 del 24 febbraio 2025 e n. 123 del 17 marzo 2025, la Regione approva i requisiti professionali per il conferimento degli incarichi dirigenziali relativi al nuovo assetto organizzativo di cui alla legge regionale n. 6 del 2024, prevedendo l’apertura dell’interpello anche a dirigenti di altre Amministrazioni ed esperti esterni ai sensi dell’art. 19, commi 5-bis e 6, del d.lgs. n. 165/2001. Il successivo avviso pubblico del 20 marzo 2025 è impugnato dai ricorrenti, che contestano la scelta di non attingere alla graduatoria ancora efficace.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari della Regione. Sussiste la giurisdizione amministrativa, poiché la controversia non investe le modalità di scorrimento, bensì la scelta organizzativa presupposta, con lesione di una posizione di interesse legittimo. L’avviso è immediatamente lesivo e non è ravvisabile carenza di interesse, né incompletezza del contraddittorio, non esistendo controinteressati in senso tecnico.

Nel merito, il ricorso è infondato. Le censure muovono dal presupposto che la Regione abbia bandito un nuovo concorso in luogo dello scorrimento. La fattispecie è diversa: l’Amministrazione ha deliberato di servirsi degli strumenti dell’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 per il conferimento degli incarichi, in una fase distinta da quella del reclutamento. Il rapporto dirigenziale si radica in un contratto a tempo indeterminato, mentre gli incarichi sono temporanei e variabili nel tempo.

La giurisprudenza invocata dai ricorrenti — Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 4524 del 2024 e Sezione V, sentenza n. 1984 del 2025 — riguarda l’ipotesi differente della scelta tra scorrimento e indizione di un nuovo concorso. Non trova quindi accesso la questione prospettata. La scelta organizzativa, frutto di valutazioni discrezionali, non è sindacabile in assenza di palese arbitrarietà o irragionevolezza.

Il Collegio richiama Cass. civ., Sez. lavoro, n. 27189 del 2025, che distingue l’accesso ai ruoli dirigenziali mediante concorso dalla temporaneità degli incarichi. Quanto all’obbligo motivazionale, la Corte dei conti, sezione controllo, delibera n. 4 del 2022 richiede una motivazione rinforzata in ordine ai criteri che ispirano la scelta del soggetto incaricato, contestabile dinanzi al giudice ordinario all’atto del singolo conferimento.

È incongruo anche il richiamo all’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, relativo ai contratti a tempo determinato, fattispecie distinta dal conferimento dell’incarico dirigenziale. Infine, è infondata la censura sugli artt. 4 e 5 della legge n. 241/1990: l’avviso richiama nelle premesse la DGR n. 123 del 2025 ed è riconducibile ai competenti Uffici regionali. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *