Riconoscimento titolo estero, verifica concreta delle competenze (TAR Lazio n. 12985 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’amministrazione non può limitarsi a un diniego basato su valutazioni astratte o sul mero richiamo di note informative, ma è tenuta a una verifica in concreto delle competenze professionali acquisite dal richiedente. Detta verifica consiste nel confronto tra le qualificazioni attestate dai diplomi, certificati e titoli posseduti dall’interessato e la qualificazione richiesta dalla normativa nazionale per l’accesso alla professione. La mancanza dei documenti richiesti dall’art. 13 della Direttiva 2005/36/CE non è automaticamente ostativa al riconoscimento, dovendosi valutare se il percorso formativo e le competenze acquisite corrispondano o siano comparabili, anche parzialmente, con quelli richiesti nello Stato di destinazione, eventualmente imponendo misure compensative. Il principio si applica anche all’insegnamento di sostegno.
Il Fatto
Un docente, in possesso di laurea conseguita in Italia e di un percorso di formazione psicopedagogica completato in Romania, aveva chiesto al Ministero dell’Istruzione il riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento, sia per posto comune sia per posto di sostegno. L’amministrazione aveva rigettato l’istanza con un provvedimento del 2019, poi conosciuto dall’interessato solo nel 2022.
Il diniego si basava sull’assunto che le certificazioni rilasciate dalle autorità rumene non fossero sufficienti a comprovare l’abilitazione all’insegnamento. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, deducendo il difetto di motivazione, la mancata valutazione dei documenti prodotti e la violazione dei principi comunitari in materia di libera circolazione dei lavoratori e libertà di stabilimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio accoglie il ricorso facendo proprie le argomentazioni di una pronuncia conforme del medesimo Tribunale, che a sua volta richiama Consiglio di Stato n. 5409 del 2021 e Adunanza Plenaria nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022.
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Nota della Redazione
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