Inammissibile il motivo nuovo di particolare tenuità in appello (Cass. pen. Sez. 3 n. 12744 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
I motivi nuovi, ai sensi dell’art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata enunciati nell’originario atto di gravame. La novità riguarda le ragioni che illustrano censure su singoli capi o punti già dedotti, non l’introduzione di nuovi petitum. Nel caso di appello proposto per motivi relativi alla sussistenza del fatto e alla determinazione della pena, non può essere dedotta come motivo nuovo la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, essendo punto della decisione distinto da quelli fatti valere con l’atto di appello originario.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Roma, rideterminava la pena inflitta al ricorrente per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, confermando nel resto la pronuncia di primo grado. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo due motivi: il primo relativo alla mancata motivazione sulla richiesta di applicazione della fattispecie di cui all’art. 131-bis cod. pen., avanzata con motivi aggiunti; il secondo riguardante il vizio di motivazione in ordine alla pena rideterminata e la violazione del divieto di reformatio in peius per l’aumento della pena pecuniaria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, in quanto la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. era stata avanzata solo in sede di deposito di memoria con motivi nuovi, a fronte di un atto di appello che non conteneva tale doglianza. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 4683 del 1998, ha precisato che i motivi nuovi devono riferirsi ai capi o punti della decisione già enunciati nell’originario atto di gravame. La questione concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, afferendo a un istituto distinto dalla tematica del trattamento sanzionatorio, doveva ritenersi inammissibile già in appello, escludendo ogni dovere di esame e motivazione.
Quanto al secondo motivo, la censura è stata ritenuta fondata. La Corte ha rilevato che nella motivazione impugnata non è dato rinvenire il criterio di calcolo della pena seguito, non essendo specificata la pena base e sussistendo una contraddizione con la parte motiva che accoglieva la richiesta di applicazione della pena nel minimo edittale. Inoltre, è stata riscontrata la violazione del divieto di reformatio in peius, essendo stata aumentata la pena pecuniaria da euro 800 a euro 900.
La Corte ha invece escluso la prescrizione del reato, commesso in data 11 maggio 2018. In proposito, ha applicato la disciplina della sospensione dei termini di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, vigente per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Tale disciplina comporta la sospensione del corso della prescrizione dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi. Nel caso di specie, il periodo massimo tra prima e seconda sentenza era maturato, risultando pari a 5 mesi e 12 giorni quello successivo alla seconda sentenza, con conseguente esclusione della causa estintiva. La Corte ha infine disposto l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma limitatamente al trattamento sanzionatorio, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto.
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Nota della Redazione
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