Pedana semirigida amovibile e nozione di grandi eventi nel regolamento comunale (TAR Lombardia n. 3796 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel regolamento comunale sulle occupazioni temporanee di suolo pubblico la pedana semirigida costituisce una tipologia di struttura, distinta da quella leggera, mentre l’amovibilità è una caratteristica che connota entrambe. Non sussiste quindi contrasto tra la richiesta di una pedana semirigida e l’imposizione della sua rimozione in determinati periodi. La formula grandi eventi, quale presupposto di rimozione, va interpretata in senso costituzionalmente e funzionalmente orientato, ricomprendendovi gli eventi a partecipazione indeterminata di persone e a cadenza periodica, come il mercato settimanale. Il termine periodi può indicare anche singole giornate della settimana. Il remand cautelare che conduca all’adozione di un nuovo provvedimento, satisfattivo o sostitutivo, determina l’improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un esercizio di somministrazione di cibo e bevande in Milano. In virtù della disciplina straordinaria per l’emergenza pandemica aveva ottenuto nel 2020 l’uso di parte della carreggiata antistante, con installazione di una pedana. Superata l’emergenza, nel 2022 ha chiesto la concessione permanente secondo il nuovo Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere del Comune.
Nel febbraio 2023 il Comune ha rilasciato una concessione condizionata, subordinata alla presentazione di documentazione integrativa e al superamento del parere negativo dell’Area Mobilità. Nel febbraio 2024 ha dichiarato la decadenza per documentazione insufficiente, rilevando l’interferenza con la concessione rilasciata all’operatore del mercato settimanale, e ha ordinato la rimozione delle strutture. La società ha impugnato l’atto. In sede cautelare il Tribunale ha disposto il riesame; il Comune ha quindi adottato un nuovo provvedimento che dichiara l’inefficacia della decadenza e consente la permanenza fino al 31.12.2024, a condizione di presentare un progetto con pedana mobile da rimuovere nei giorni di mercato. Avverso tale prescrizione sono stati proposti motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse sul ricorso principale. Il remand cautelare restituisce all’amministrazione l’intero potere decisionale; l’adozione di un nuovo provvedimento a seguito del riesame comporta la improcedibilità dell’originario gravame, atteso che l’interesse all’annullamento si sposta sul nuovo atto, sostitutivo del primo. Richiamando Cons. Stato, Sez. IV, 29 aprile 2022, n. 3397 e Cons. Stato, Sez. V, 14 giugno 2022, n. 4820, il Tribunale rileva che il Comune ha dichiarato l’inefficacia della decadenza e ha riesercitato il potere, autorizzando l’occupazione alle nuove condizioni.
Nel merito dei motivi aggiunti, la prima censura investe il supposto contrasto tra la condizione imposta e gli artt. 3 e 10 del Regolamento Occupazioni. Il Collegio ritiene errata la contrapposizione tra pedana semirigida e pedana amovibile: la semirigidità attiene alla tipologia della struttura, l’amovibilità è una qualità che riguarda tanto le strutture leggere quanto quelle semirigide. L’art. 3, comma 6 prevede espressamente la rimozione delle strutture semirigide in ipotesi tassative, tra cui lo svolgimento di grandi eventi e i periodi indicati nel provvedimento di concessione.
Il Collegio condivide la lettura dell’amministrazione, che ha ricondotto il mercato settimanale alla nozione di grandi eventi: si tratta di eventi a partecipazione indeterminata di persone. L’interpretazione opposta, limitata agli eventi sporadici, sarebbe irragionevole, perché imporrebbe pedane amovibili solo per manifestazioni una tantum, quando simili strutture hanno senso soprattutto in presenza di eventi periodici e continuativi. Il termine periodi comprende anche singole giornate della settimana o dell’anno; la condizione è quindi legittima.
Quanto alla dedotta inottemperanza all’ordinanza cautelare, il provvedimento impugnato costituisce proprio l’esito del riesame, svolto sulla documentazione acquisita e con facoltà di osservazioni, non presentate. Infine, la censura sull’affidamento è infondata: l’autorizzazione del 2020 era straordinaria e legata all’emergenza, mentre quella del 2023 recava condizioni chiare per la sua efficacia. Il ricorso principale è dichiarato improcedibile, i motivi aggiunti respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.