Settimana corta e obbligo di istruttoria e motivazione degli organi collegiali scolastici (TAR Lombardia n. 3795 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’articolazione settimanale dell’orario delle lezioni rientra nella discrezionalità organizzativa dell’istituzione scolastica, ma deve essere esercitata in coerenza con l’offerta formativa programmata e con il supporto di un’adeguata motivazione. Pur non costituendo contenuto proprio del PTOF, l’orario si connette funzionalmente a esso ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.P.R. n. 275/1999. L’adozione della cosiddetta settimana corta integra un atto a elaborazione complessa, nel quale il Collegio dei Docenti elabora, il Dirigente indirizza e il Consiglio di Istituto approva, tenendo conto delle istanze di genitori e enti locali. La delibera del Consiglio di Istituto che si limiti a recepire l’esito di un sondaggio, senza autonoma valutazione e motivazione, è illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
I ricorrenti, genitori di alunni frequentanti classi a tempo ordinario di scuola primaria e classi di scuola secondaria di primo grado, impugnavano la deliberazione con cui il Consiglio di Istituto aveva disposto l’adozione della settimana corta, su cinque giorni, a partire dall’anno scolastico 2024/2025, per tutte le classi del tempo normale della primaria e per tutte le classi della secondaria. La decisione era stata preceduta da un sondaggio rivolto alle famiglie e da una votazione del Collegio dei Docenti.
I genitori deducevano la violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 10 del d.lgs. n. 297/1994, lamentando l’assenza di motivazione e di istruttoria, l’illegittimità delle modalità di consultazione e la lesione del legittimo affidamento riposto sull’orario praticato al momento dell’iscrizione. Con motivi aggiunti estendevano l’impugnazione alle delibere di approvazione del verbale e del PTOF e al verbale del Collegio dei Docenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità. Quanto al dies a quo, il combinato disposto degli artt. 43, comma 1, d.lgs. n. 297/1994, 14, comma 7, d.P.R. n. 275/1999 e 41, comma 2, c.p.a. àncora il termine decadenziale alla scadenza della pubblicazione all’albo. Poiché la pubblicazione era scaduta il 19 dicembre 2023, la notifica del 9 febbraio 2024 risultava tempestiva. La conoscenza in capo ai rappresentanti dei genitori non è estensibile automaticamente a tutti i ricorrenti.
Nel merito, il Tribunale ha scrutinato congiuntamente i motivi, ritenendoli fondati. La scelta dell’articolazione oraria, pur discrezionale, deve armonizzarsi con il PTOF. Il d.P.R. n. 275/1999 assegna l’elaborazione del piano al Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi del Dirigente, e l’approvazione al Consiglio di Istituto. Si tratta di un atto a elaborazione complessa, nel quale il Dirigente svolge un ruolo di sintesi, acquisendo le istanze di genitori ed enti locali.
Dalla lettura dei verbali il Collegio ha rilevato che la maggior parte della discussione verteva sulle modalità del sondaggio, non sulle ragioni della modifica. Il Consiglio di Istituto si è ritenuto sostanzialmente vincolato dalla votazione dei docenti e dall’esito della consultazione. La stessa Dirigente, secondo il verbale, ha ammesso che «se non c’è stato confronto è perché ciascuno aveva già la propria idea». È emerso che dei carichi di lavoro degli alunni non si era mai discusso.
Quanto all’istruttoria, l’asserita istanza del Comune a favore della settimana corta per ragioni di risparmio energetico non è stata documentata ed è stata smentita dall’ente locale. Quanto alla motivazione, essendo il Consiglio organo collegiale, le sue decisioni devono desumersi da una formula riassuntiva chiara degli elementi essenziali, non dal solo dibattito, secondo l’insegnamento di Cons. Stato n. 723 del 2015 e TAR Lombardia n. 248 del 2021.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto accolti, con annullamento degli atti impugnati per quanto d’interesse, affinché gli organi competenti riesaminino la questione con un iter istruttorio e una motivazione adeguati. Spese compensate.
Nota della Redazione
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