Sanatoria a regime e acquisizione ipso iure del bene abusivo al Comune (C.G.A.R.S. n. 15 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Decorso inutilmente il termine di novanta giorni per la demolizione e accertata l’inottemperanza all’ingiunzione, il bene abusivo è acquisito ipso iure al patrimonio comunale e il soggetto che lo possiede è ormai privo di titolo giuridico. In tale situazione non residua alcuno spazio per la sanatoria “a regime” ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, il cui termine opera “fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative”. Le disposizioni speciali dettate in materia di condono edilizio — art. 43, comma 1, l. n. 47/1985 e art. 39, comma 19, l. n. 724/1994 — non sono estensibili alla sanatoria ordinaria, che presuppone l’accertamento della doppia conformità urbanistica ed edilizia.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 per opere realizzate in assenza di permesso edilizio su un terreno ricadente in zona “E” del P.R.G. In precedenza, con determina dirigenziale non impugnata, il Comune aveva ingiunto la demolizione dell’abuso; seguito un sopralluogo della Polizia Municipale, l’Amministrazione aveva accertato l’inottemperanza ai fini della trascrizione e si era immessa nel possesso dell’immobile.

Il Comune ha dichiarato l’improcedibilità dell’istanza di sanatoria, assumendo il difetto di legittimazione della richiedente e l’intervenuta scadenza dei termini per la regolarizzazione. Il TAR Sicilia ha respinto il ricorso, distinguendo la sanatoria “a regime” dal condono. La ricorrente ha proposto appello, deducendo l’erronea applicazione degli artt. 31 e 36 d.P.R. n. 380/2001 e l’illegittimità dei provvedimenti sanzionatori in pendenza della domanda di sanatoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene l’appello privo di persuasiva contestazione alle argomentazioni del primo Giudice, fondate su principi costituenti jus receptum. Preliminarmente circoscrive l’oggetto della controversia al solo provvedimento impugnato, dichiarando estranea la doglianza sulla violazione del vincolo di arretramento boschivo, oltre che tardivamente dedotta.

Nel merito, la questione centrale è la distinzione tra sanatoria “a regime” e condono edilizio. Il TAR aveva correttamente osservato che i precedenti invocati dall’appellante riguardano ipotesi di condono, nelle quali opera l’art. 43, comma 1, l. n. 47/1985, secondo cui l’esistenza di provvedimenti sanzionatori non eseguiti non impedisce la sanatoria. Tali disposizioni speciali non si applicano alla sanatoria ordinaria disciplinata dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, che fissa un termine preciso e presuppone la doppia conformità.

Il Collegio richiama la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 dell’11 ottobre 2023, che ribadisce come, decorso infruttuosamente il termine per demolire, i destinatari dell’ordinanza commettano un secondo illecito omissivo, con perdita ipso iure della proprietà del bene e novazione oggettiva dell’obbligo propter rem. Chi possiede il bene ormai senza titolo non può né demolirlo né modificarlo, ed è tenuto a corrispondere un importo all’Amministrazione per la disponibilità sine titulo.

Nella stessa direzione la Corte richiama Cass. pen., Sez. III, n. 46702 del 9 novembre 2023, secondo cui la legittimazione del proprietario ablato è limitata alla richiesta di provvedere a proprie spese alla demolizione, mentre ogni altra richiesta è priva di interesse. Viene inoltre ribadito che la doppia conformità è requisito indefettibile della sanatoria (Cass. pen., Sez. III, n. 49738 del 13 settembre 2019). L’appello è pertanto respinto con conferma della sentenza gravata; le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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