Conversione permesso soggiorno: rilevano i nuovi elementi anteriori al diniego (TAR Sicilia n. 2950 del 02.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di conversione del permesso di soggiorno, l’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 impone alla P.A. di verificare la sussistenza dei requisiti non solo al momento dell’istanza, ma anche alla data di adozione del provvedimento. Rilevano i nuovi elementi favorevoli allo straniero sopravvenuti all’istanza ma anteriori al diniego, purché esistenti e conosciuti o formalmente rappresentati all’Amministrazione. Il preavviso di diniego non tradotto nella lingua madre dello straniero giustifica la rimessione in termini, consentendo l’allegazione dei fatti favorevoli già maturati. Il provvedimento che ometta tale valutazione è illegittimo e va annullato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha presentato il 23 aprile 2019 istanza di conversione in permesso per lavoro subordinato, prima della scadenza del titolo. La Questura gli ha consegnato brevi manu un preavviso di diniego, non tradotto nella sua lingua madre, contestando la carenza di documentazione (certificato di residenza, contratto di affitto o dichiarazione di ospitalità) e assegnando dieci giorni per le controdeduzioni.
Con provvedimento adottato il 22 ottobre 2019 e notificato il 21 novembre, la Questura ha rigettato l’istanza rilevando l’omesso riscontro. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo la mancata trasmissione dell’istanza alla Commissione territoriale e la violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, avendo egli stipulato un contratto di locazione il 12 settembre 2019, quindi prima del diniego.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha escluso la cessazione della materia del contendere invocata dalla Questura, che aveva dedotto il rilascio di un permesso per motivi di giustizia e di un permesso per lavoro subordinato. Il Tribunale ha ritenuto non comprovato l’effettivo rilascio del titolo richiesto, con la conseguente persistenza dell’interesse alla decisione.
Nel merito il ricorso è stato accolto sotto l’assorbente profilo del secondo motivo. Il TAR ha richiamato il primo periodo dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, che impone di verificare che non siano sopraggiunti nuovi elementi idonei a consentire il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
Il Collegio ha aderito al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui i nuovi elementi rilevanti sono quelli esistenti e conosciuti o formalmente rappresentati all’Amministrazione al momento del provvedimento, anche se successivi all’istanza. In applicazione del principio del tempus regit actum, ha precisato che i fatti sopravvenuti non incidono sulla legittimità dell’atto, ma possono giustificare un riesame della posizione dello straniero (richiamando, tra le altre, Cons. Stato, Sez. III, n. 3141 del 2020 e Cons. Stato, Sez. II, n. 940 del 2020).
Il TAR ha poi valorizzato la mancata traduzione del preavviso di diniego. Tale circostanza non inficia la legittimità dell’atto endoprocedimentale, privo di immediata portata lesiva, ma giustifica la rimessione in termini: il ricorrente avrebbe potuto rappresentare la stipula del contratto di locazione, avvenuta il 12 settembre 2019, in data anteriore al diniego.
Alla luce di ciò il ricorso è stato dichiarato fondato e il provvedimento annullato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Le spese sono state poste a carico delle amministrazioni resistenti, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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