Restituzione di versamenti in conto capitale e bancarotta distrattiva (Cass. pen. Sez. 5 n. 12353 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il prelievo di somme di danaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società. Il prelievo di somme quale restituzione dei versamenti operati dai soci a titolo di mutuo, determinando il sorgere in capo a questi ultimi di un credito chirografario effettivo ed esigibile, integra la fattispecie della bancarotta preferenziale. Per la configurabilità del dolo generico della bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva è sufficiente che la condotta sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni compiute sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l’intenzione di causarlo. Il vizio di travisamento della prova consente al giudice di legittimità una cognizione limitata alla verifica dell’esatta trasposizione del dato probatorio, senza che sia possibile una rilettura o una re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova.
Il Fatto
L’imputato, amministratore unico e socio al 99% della società dichiarata fallita, era stato tratto a giudizio per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. Il giudice di primo grado lo aveva assolto dal reato di bancarotta documentale e condannato per la residua imputazione, ritenendo che i prelievi di somme indicate nelle schede contabili configurassero, per una parte, la distrazione e, per la restante, la bancarotta preferenziale. La Corte d’appello, conformandosi alla sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena e dichiarato estinto per prescrizione il reato di bancarotta preferenziale, relativo alla somma di euro 319.700,00, confermando la condanna per bancarotta distrattiva limitatamente all’importo di euro 24.908,40.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con i primi due motivi, il travisamento della prova in ordine alla ricostruzione del patrimonio societario e la contraddittorietà nella valutazione dei dati contabili, e, con il terzo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta distrattiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rigettato le censure relative al preteso travisamento della prova, richiamando il principio per cui il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica dell’esatta trasposizione del dato probatorio e non può estendersi alla rilettura delle risultanze processuali. Nel caso concreto, la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta completa e non manifestamente illogica, in quanto basata sull’esame dei documenti contabili non contestati, dai quali risultava che il versamento di euro 500.000,00 era stato effettuato in conto capitale e che i versamenti a titolo di mutuo ammontavano a euro 319.700,00. Il prelievo complessivo di euro 344.608,40, per la differenza di euro 24.908,40, aveva quindi intaccato il capitale sociale.
Quanto alla dedotta contraddizione nella valutazione di attendibilità dei dati contabili, la Corte ha escluso ogni profilo di illogicità, rilevando che la medesima ricostruzione operata dal curatore aveva determinato l’assoluzione dal delitto di bancarotta documentale ed era stata posta a fondamento della decisione in ordine alla bancarotta patrimoniale.
In riferimento al terzo motivo, la Corte ha ribadito il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la qualificazione della condotta di prelievo dipende dalla natura del credito soddisfatto. In particolare, la restituzione di versamenti operati in conto capitale, non dando luogo a un credito esigibile nel corso della vita della società e connotandosi per la postergazione della restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali, è più simile al capitale di rischio che a quello di credito e integra la distrazione. Al contrario, la restituzione di finanziamenti a titolo di mutuo, essendo volta a soddisfare un credito chirografario effettivo ed esigibile, configura la bancarotta preferenziale.
La Corte ha inoltre precisato che, per la qualificazione del versamento in conto capitale, non è necessaria una specifica deliberazione assembleare di aumento del capitale, essendo sufficiente che sussista una specifica causa destinata a confluire in un’apposita riserva. Nel caso di specie, la volontà assembleare espressa nel verbale era quella di patrimonializzare la società, come evidenziato dalla natura “a fondo perduto” del versamento. Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha ritenuto integrato il dolo generico, essendo sufficiente la consapevolezza dell’idoneità della condotta a cagionare un danno ai creditori, senza necessità dell’intenzione di causarlo. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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