Rivalutazione del merito inammissibile per abusi edilizi in comproprietà (Cass. pen. Sez. 7 n. 2734 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati urbanistici, la valutazione dell’elemento soggettivo della colpa e la verifica della sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) costituiscono apprezzamenti di merito, incensurabili in sede di legittimità se sostenuti da motivazione non manifestamente illogica. È, pertanto, inammissibile il ricorso che, deducendo la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto ovvero la conferma del giudizio di responsabilità, miri a una rivalutazione alternativa del compendio probatorio o a una diversa considerazione degli elementi ostativi già esaminati dal giudice di merito.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 6 marzo 2025, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Locri del 4 aprile 2024, aveva rideterminato la pena nei confronti di uno degli imputati, concedendo le attenuanti generiche, e aveva confermato la condanna per l’altro, avendo entrambi riportato condanna per i reati di cui all’art. 110 cod. pen., all’art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380/2001 e agli artt. 64-71 e 65-72 d.P.R. n. 380/2001 in relazione ad abusi edilizi commessi in un Comune calabrese.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo, con distinti motivi, la mancanza dell’elemento soggettivo del reato, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e, per uno di essi, la mancata concessione delle attenuanti generiche e l’eccessività della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato i motivi di ricorso, rilevandone la manifesta infondatezza. Quanto al primo motivo, relativo all’elemento soggettivo, ha osservato che i giudici di merito avevano adeguatamente valorizzato la circostanza che l’imputata fosse comproprietaria degli immobili interessati dai lavori abusivi e avesse sottoscritto la comunicazione di impegno a ottemperare all’ordine di demolizione, manifestando l’intenzione di chiedere la sanatoria: elementi questi evidentemente rivelatori dell’interesse alla realizzazione degli interventi.
Con riguardo al motivo concernente la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la Corte ha evidenziato come la sentenza impugnata avesse correttamente individuato elementi ostativi alla particolare tenuità, quali la consistenza delle opere e la circostanza che solo una delle strutture fosse stata demolita in ottemperanza all’ordinanza comunale, mentre l’esito della pratica di sanatoria restava incerto per l’esistenza del vincolo idrogeologico.
Quanto alla posizione dell’imputato per il quale era stata confermata la condanna, la Corte ha ritenuto non irragionevole la decisione della Corte territoriale che, nel negare le attenuanti generiche, aveva richiamato sia i precedenti penali sia il ruolo di primo piano assunto nell’esecuzione delle opere abusive.
La Corte ha quindi concluso che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risultava sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrapponeva differenti valutazioni di merito, estranee al perimetro del giudizio di legittimità, come da consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 5465 del 2020, Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 2015, Rv. 265482). Ha pertanto dichiarato i ricorsi inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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