Controllo analogo nelle società in house: fonti e contenuto (Cass. Sez. Un. n. 20632 del 28.06.2022)
Principi di diritto (Massima)
La società in house è un istituto ibrido che, pur formalmente riconducibile al modello societario del codice civile, costituisce una longa manus della pubblica amministrazione. Il requisito del controllo analogo, che deve coesistere con la natura pubblica dei soci e con l’attività prevalente in favore degli enti partecipanti, non si identifica con il controllo gerarchico esercitato dall’ente sui propri uffici, ma consiste nel potere dell’ente pubblico di dettare le linee strategiche e le scelte operative fondamentali della società, con modalità e intensità non riconducibili ai normali diritti del socio. Tale potere di controllo non deve necessariamente trovare fonte esclusiva nello statuto sociale, potendo derivare anche dal quadro normativo che incide sull’attività della società.
Il Fatto
Il Procuratore Regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio i soggetti che, tra il 2010 e il 2014, avevano rivestito incarichi di amministrazione o revisione di Acquedotto Lucano S.p.A., società interamente partecipata dagli enti locali per la gestione del servizio idrico integrato, per sentirli condannare al risarcimento del danno erariale. Il primo giudice dichiarava il difetto di giurisdizione contabile, escludendo la natura in house della società per mancanza del requisito del controllo analogo. La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello, accoglieva invece l’appello della Procura, affermando la giurisdizione contabile. Contro tale sentenza proponevano ricorso per cassazione diversi soggetti, con ricorsi incidentali adesivi, sostenendo l’insussistenza del controllo analogo in base allo statuto sociale.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite ricostruiscono la nozione di controllo analogo alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale, muovendo dalla sentenza Teckal della Corte di Giustizia e dagli arresti successivi, per giungere alla stabilizzazione operata da S.U. n. 26283/2013. La Corte chiarisce che il controllo analogo non è un controllo assoluto o gerarchico, ma un potere di influenza determinante sulle decisioni fondamentali della società, ossia sulle linee strategiche e sulle più importanti scelte operative, con un adeguato flusso informativo a monte. Tale potere deve essere commisurato caso per caso e non richiede l’assoluta sovrapponibilità con il controllo esercitato dall’ente sui propri uffici, dovendosi preservare l’autonomia patrimoniale della società di capitali.
Quanto alla fonte del potere di controllo, le Sezioni Unite affermano che essa non deve essere necessariamente statutaria, potendo derivare anche da fonti esterne, come leggi o regolamenti che incidono sull’attività della società. Nel caso di specie, la Corte valorizza la complessiva disciplina normativa regionale sul servizio idrico, unitamente alle disposizioni statutarie che riservano all’assemblea dei soci la nomina degli amministratori e la preventiva autorizzazione su scelte fondamentali, nonché il divieto di trasferimento delle azioni a soggetti diversi dagli enti pubblici territoriali.
La Corte ritiene che il giudice contabile abbia correttamente individuato i segnali del controllo analogo sia nello statuto sia nel quadro normativo, confermando la sussistenza della giurisdizione contabile. I ricorsi sono pertanto rigettati, senza pronuncia sulle spese, avendo il Procuratore Generale rivestito il ruolo di parte solo in senso formale.
Nota della Redazione
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