Rimborso azioni e danno risarcibile del socio recedente (Cass. civ. Sez. 1 n. 18260 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di banche popolari e di banche di credito cooperativo, ove il diritto di rimborso spettante al socio recedente sia illegittimamente limitato per l’erroneo apprezzamento della necessità di assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca, ai sensi dell’art. 28, comma 2-ter, t.u.b., il diritto al risarcimento del socio non dipende dalla dismissione delle azioni a condizioni deteriori rispetto a quelle che la banca avrebbe dovuto applicare. L’importo risarcibile va comunque calcolato in ragione della differenza tra il valore di liquidazione delle azioni determinato dalla banca e il valore di mercato delle stesse al momento in cui è stata posta in essere la condotta limitativa del diritto di rimborso, salva la compensatio lucri cum damno derivante dal successivo rialzo dei titoli restati nella disponibilità del socio. Il mancato guadagno per l’impossibilità di ottenere il rimborso a un prezzo più conveniente di quello di mercato integra danno patrimoniale risarcibile, senza che rilevi l’omessa vendita dei titoli.
Il Fatto
Un fondo di investimento maltese, titolare di azioni di una banca popolare al momento della trasformazione di questa in società per azioni, esercitava il recesso chiedendo il rimborso dei titoli al prezzo determinato dalla banca. A fronte della limitazione del diritto di rimborso disposta ai sensi dell’art. 28, comma 2-ter, t.u.b., il socio agiva in giudizio per ottenere la condanna della banca al pagamento della somma corrispondente al valore delle azioni non rimborsate e al risarcimento del danno.
Il Tribunale rigettava la domanda, escludendo il danno da ritardo e ritenendo non dimostrato il pregiudizio. La Corte di appello, pronunciando sulla base della ragione più liquida, confermava il rigetto, ritenendo assorbente la concreta insussistenza di un danno risarcibile, non avendo il socio venduto le azioni sul mercato. Il fondo proponeva ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, disattesa l’eccezione di inammissibilità per carente specificità dei motivi, si sofferma sul tema centrale: la configurabilità del danno risarcibile per l’illegittima limitazione del rimborso delle azioni del socio recedente. Il Giudice di legittimità rileva che la determinazione della banca è sindacabile in sede giudiziaria, come affermato dalla Corte cost. n. 99 del 2018 e dalla Corte giust. UE C-686/18 del 2020, e che la verifica della legittimità della condotta attiene all’an debeatur, logicamente antecedente rispetto all’accertamento del danno.
La Suprema Corte esclude che il danno possa essere condizionato alla vendita delle azioni sul mercato a un prezzo deteriore rispetto a quello di recesso. Integra danno patrimoniale anche il mancato guadagno conseguente all’impossibilità di ottenere il rimborso dei titoli al prezzo di recesso, ove più conveniente di quello di mercato. Tale conclusione è confermata dalla giurisprudenza in tema di danno per mancato lancio di OPA obbligatoria, ove la lesione patrimoniale consiste nella perdita di una chance di disinvestimento, da valutare come entità patrimoniale autonoma e non come risultato dell’eventuale vendita azionaria (richiamate Cass. n. 14392 del 2012, Cass. n. 19741 del 2018).
La Corte distingue l’ipotesi del mancato rimborso da quella dell’OPA: nel recesso validamente esercitato non viene in gioco una mera opportunità, ma la privazione economica conseguente all’illegittimo rifiuto di rimborsare le azioni a un prezzo predeterminato, in presenza di un atto giuridico realmente venuto ad esistenza. Il danno è rappresentato dalla differenza tra il prezzo previsto per la restituzione e la quotazione alla data dell’esercizio del recesso, da determinarsi secondo le comuni regole civilistiche, con applicazione dell’art. 1223 c.c. e della compensatio lucri cum damno per eventuali rialzi successivi del titolo.
Accolti i primi tre motivi e il sesto, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, che dovrà fare applicazione del principio di diritto enunciato. Il quarto e il quinto motivo, concernenti la vendita dei titoli e il delisting della banca, fatti posteriori al recesso, restano assorbiti.
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Nota della Redazione
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