Inammissibile il ricorso dell’assolta avverso le statuizioni civili appellanti (Cass. pen. Sez. 2 n. 13577 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte civile, costituita anche quale legale rappresentante della società proprietaria del bene, è legittimata a proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato, limitatamente agli effetti civili. Le statuizioni penali di assoluzione, ove non impugnate dall’imputato, diventano irrevocabili e non possono essere rimesse in discussione con il ricorso per cassazione, che può avere ad oggetto esclusivamente il trattamento delle questioni civili. In tema di spese processuali civili nel processo penale, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica del rispetto del principio di soccombenza, potendo trovare ingresso solo quando le spese siano state poste a carico della parte integralmente vittoriosa, mentre la valutazione circa la sussistenza dei giusti motivi per la compensazione è discrezionale e insindacabile, salvo il caso di motivazione illogica o erronea.
Il Fatto
La Corte d’appello di Messina, pronunciando sull’impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di primo grado che aveva assolto l’imputata, confermava il provvedimento, condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali e compensando integralmente le spese tra le parti.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’imputata, deducendo l’inammissibilità dell’appello della parte civile per carenza di legittimazione, l’erronea ricostruzione dei fatti e l’illegittimità della compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di carenza di legittimazione della parte civile, rilevando come l’atto di costituzione e la relativa procura fossero stati depositati a nome della persona fisica, sia in proprio che nella qualità di amministratore unico della società proprietaria del veicolo, con corrispondente e legittima ammissione della parte civile da parte del giudice.
Quanto al secondo motivo, incentrato sulla contestazione della ricostruzione dei fatti, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, poiché la sentenza di assoluzione di primo grado non era stata impugnata dall’imputata. Di conseguenza, le statuizioni penali erano divenute irrevocabili e l’appello della parte civile aveva potuto riguardare esclusivamente gli effetti civili, senza che vi fosse spazio per richiedere un nuovo esame della responsabilità penale.
In relazione al terzo motivo, concernente la compensazione delle spese, la Corte ha ricordato che l’esercizio dell’azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente ad oggetto una domanda privatistica, regolato dal principio della soccombenza di cui all’art. 91 cod. proc. civ., fatta salva la possibilità di compensazione ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ.
Il sindacato di legittimità sulle pronunce in materia di spese è diretto ad evitare che venga violato il principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Tale sindacato non può estendersi alla valutazione circa la sussistenza di giusti motivi per la compensazione, che resta discrezionale e insindacabile, salvo che la motivazione sia illogica o erronea. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto le argomentazioni poste a base della compensazione del tutto scevre da profili di illogicità, in quanto fondate sulla mancata collaborazione dell’imputata e sul vantaggio conseguito dalla disponibilità del veicolo.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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