Incarichi di responsabile di servizio e previa ricerca di professionalità interne (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22647 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di conferimento di incarichi dirigenziali o di posizioni organizzative nei comuni privi di dirigenza, costituisce regola immanente al sistema, corrispondente a finalità di economicità, efficienza e buona amministrazione, il principio secondo cui la nomina di un soggetto esterno alla pubblica amministrazione è condizionata alla previa verifica dell’insussistenza, all’interno dei ruoli organici, di una professionalità equivalente. Tale regola, esplicitata dal terzo periodo del comma 6 dell’art. 19 d.lgs. n. 165/2001, si applica anche agli enti locali, in forza del combinato disposto degli artt. 70, comma 3, e 88 del d.lgs. n. 267/2000. La previsione dello Statuto comunale, richiesta dal primo comma dell’art. 110 TUEL per la copertura di posti in pianta organica con contratti a tempo determinato, costituisce condizione aggiuntiva e non derogatoria rispetto alla regola della previa ricerca di professionalità interne, sicché lo Statuto non può escludere l’obbligo di motivazione del provvedimento di nomina, funzionale alla verifica esterna del rispetto di tale vincolo.
Il Fatto
Un architetto, dipendente del Comune con qualifica di funzionario direttivo cat. D, aveva impugnato la deliberazione con cui l’ente aveva conferito a soggetto esterno all’amministrazione l’incarico di responsabile dell’Unità operativa Assetto del territorio, lamentando la mancata procedimentalizzazione del potere e l’omissione della previa comparazione con il personale interno. Il Tribunale e la Corte d’Appello avevano rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo il conferimento legittimo sulla base della previsione statutaria e del richiamo alla disciplina dell’art. 110 TUEL.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, affermando che i rapporti instaurati ai sensi dell’art. 110 TUEL sono assoggettati alla disciplina del d.lgs. n. 165/2001, salvo le deroghe espresse o quelle incompatibili con la natura temporanea del rapporto. In tale quadro, la regola della previa verifica dell’assenza di professionalità interne, sancita dall’art. 19, comma 6, cit., opera quale requisito generale anche per gli enti locali.
La Corte ha precisato, distinguendo le due fattispecie disciplinate dall’art. 110 TUEL, che lo Statuto comunale costituisce condizione necessaria solo per la copertura di posti in pianta organica mediante contratti a tempo determinato, ma non può derogare alla regola legislativa della preventiva ricerca di professionalità interne. Tale vincolo, ha aggiunto, si impone anche quando l’incarico non rivesta natura dirigenziale in senso proprio ma riguardi una posizione organizzativa in un Comune privo di dirigenza.
La sentenza impugnata, che aveva richiamato un precedente di legittimità per escludere l’applicabilità del vincolo in questione, è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, per il riesame della domanda risarcitoria alla luce dei principi sopra enunciati.
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Nota della Redazione
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