La revocatoria del fallimento e la motivazione per relationem (Cass. civ. Sez. 3 n. 11073 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocatoria fallimentare, il curatore che subentra nell’azione promossa dal creditore della società poi dichiarata fallita non è esonerato dall’onere di provare i presupposti dell’azione revocatoria ordinaria di cui all’art. 2901 c.c., ma può giovarsi della prova già fornita dal suo dante causa processuale. La motivazione per relationem della sentenza d’appello è legittima quando il giudice del gravame, pur richiamando la decisione di primo grado, dà conto di aver valutato le censure specifiche e le ritiene inidonee a smentire l’accertamento compiuto. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non può essere dedotto per la mancata considerazione di documenti o di una perizia di parte, che costituisce mera allegazione difensiva a contenuto tecnico.
Il Fatto
La società, indebitata con il Fisco, alienava un suo immobile all’altra società, che ne deteneva l’intero capitale sociale. Il creditore procedente agiva con azione revocatoria contro l’atto di vendita, deducendo il collegamento tra le società e la rinuncia alla ipoteca legale da parte della venditrice. Nel corso del giudizio di primo grado, la società venditrice veniva dichiarata fallita e il creditore riassumeva il procedimento nei confronti del fallimento e dell’acquirente. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’Appello confermava la decisione. L’acquirente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il primo motivo, relativo alla violazione degli artt. 132, 115 e 116 c.p.c., ritenendo infondata la censura circa l’ammissibilità della motivazione per relationem. Il giudice d’appello non si era limitato a un generico richiamo alla sentenza di primo grado, ma aveva preso in esame le censure dell’appellante, reputandole inidonee a smentire l’accertamento compiuto. Viene altresì escluso il dedotto travisamento della prova, poiché la corte di merito aveva fatto riferimento alle prove assunte nel primo grado, ritenendole sufficienti.
Il secondo motivo, concernente l’omesso esame di fatti decisivi, è dichiarato inammissibile. La ricorrente, sotto l’apparenza di tale vizio, censurava in realtà la mancata o inadeguata valutazione di documenti e di una perizia di parte, ossia il merito delle scelte valutative del giudice. Si richiama il principio per cui il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può concernere la mancata considerazione di una perizia stragiudiziale, che ha valore di indizio, né di altri documenti, il cui apprezzamento è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito. L’inammissibilità deriva anche dalla mancata censura in appello della declaratoria di tardività della produzione, nonché dall’esistenza di una doppia decisione conforme ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c.
Il terzo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 2901 c.c. e dell’art. 66 legge fallimentare, è parimenti inammissibile per non avere colto la ratio decidendi. La Corte d’Appello non aveva affermato che il curatore, subentrando nell’azione, fosse esonerato dalla prova dei presupposti della revocatoria, ma che, essendo il giudizio una mera prosecuzione di quello originario, il curatore potesse avvalersi della prova già fornita dal creditore procedente in bonis (in particolare, l’anteriorità del credito), ferma restando la necessità di dimostrare gli altri requisiti dell’azione.
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Nota della Redazione
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