Notifica PEC valida anche se mittente non in INI-PEC (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23264 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica a mezzo PEC della cartella esattoriale da parte dell’agente della riscossione, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo stesso; il contribuente deve invece evidenziare quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica da un indirizzo diverso da quello presente nel pubblico registro. La più stringente regola dell’art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994 si riferisce alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre la notifica a mezzo PEC da parte di una P.A. può essere effettuata utilizzando anche l’Indice di cui all’art. 6-ter del d.lgs. n. 82/2005.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano aveva rigettato l’appello proposto da una contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva solo parzialmente accolto il suo ricorso, concernente la richiesta di pagamento di contributi previdenziali omessi nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. La contribuente aveva contestato la validità delle notifiche degli atti prodromici alla riscossione, in particolare della cartella di pagamento notificata a mezzo PEC, e la legittimità della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite un avvocato del libero foro. La sentenza della Corte d’appello è stata impugnata per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rigettato il primo motivo, affermando la piena legittimità della costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate-Riscossione mediante il patrocinio di un avvocato del libero foro, senza necessità di allegazione o prova circa la sussistenza dei presupposti di legge per tale scelta. Tale facoltà, nei casi non riservati convenzionalmente all’Avvocatura dello Stato, discende direttamente dalla disciplina di cui all’art. 1, comma 5, del d.l. n. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016.
Con riguardo al secondo motivo, relativo alla notifica della cartella a mezzo PEC da un indirizzo non risultante nei pubblici elenchi, la Corte ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 16979 del 2022, secondo cui la notifica effettuata da una P.A. tramite un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla se ha comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese. La Corte ha poi valorizzato il precedente di Cass. n. 18684 del 2023, precisando che l’onere del contribuente è quello di allegare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa subiti a causa della ricezione della notifica, non essendo sufficiente un generico richiamo al rischio di “malware”.
Quanto al terzo e quarto motivo, esaminati congiuntamente, la Corte ha chiarito che la notifica della cartella eseguita mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973, si perfeziona con la ricezione dell’atto da parte del destinatario, senza necessità di ulteriori adempimenti come la ricerca di consegnatari preferenzialmente abilitati o l’invio di una successiva raccomandata informativa. Trova infatti applicazione la disciplina del servizio postale ordinario, non quella della legge n. 890/1982. La prova del perfezionamento è assolta mediante la produzione della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento, non essendo necessaria la produzione della copia della cartella, per la quale opera la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo dalla prova dell’impossibilità di prenderne cognizione senza colpa. La Corte ha quindi ritenuto sussistenti gli atti interruttivi della prescrizione, il cui termine è comunque decennale ai sensi dell’art. 66 della legge n. 247/2012.
Il quinto motivo è stato infine dichiarato inammissibile per carenza di specificità, non essendo stata esplicitata la censura effettivamente riferibile alla sentenza impugnata, con la precisazione che la presunta violazione della legge n. 689/1981 è estranea alla materia della riscossione mediante ruolo. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di entrambe le controricorrenti.
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Nota della Redazione
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