Nessuna riliquidazione ex art. 54 d.P.R. 1092/1973 per la pensione civile (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 55 del 29.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento di quiescenza del dipendente pubblico cessato dal servizio come civile non può essere riliquidato con il computo più favorevole previsto dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che disciplina la pensione spettante al solo personale militare. La qualificazione civile della pensione si desume dalla cassa pensionistica di iscrizione e dalla documentazione in atti, sicché il transito nei ruoli civili e la ricongiunzione dei servizi militari presso la cassa CPDEL escludono l’applicabilità della norma. In sede di appello è inammissibile la produzione documentale che l’ente, rimasto contumace in primo grado, avrebbe potuto introdurre nel giudizio originario, non ricorrendo alcuna causa ad esso non imputabile.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, in parziale accoglimento della domanda del ricorrente, aveva riconosciuto il diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza con il criterio di computo dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, applicando alla quota retributiva il coefficiente di rendimento annuale del 2,44% per gli anni di servizio maturati al 31.12.1995, con condanna dell’ente previdenziale al pagamento delle differenze e degli accessori.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello l’INPS, rimasto contumace in primo grado, deducendo l’errata applicazione della norma, trattandosi di pensione civile e non militare, essendo l’appellato transitato nei ruoli civili dell’amministrazione di appartenenza e, in seguito, presso l’ARPA Sicilia, con ricongiunzione dei servizi statali presso la cassa CPDEL. L’appellato non si è costituito.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione dichiara la contumacia dell’appellato, regolarmente evocato mediante notifica dell’atto di gravame e dell’estratto del verbale di udienza agli indirizzi di posta elettronica certificata dei difensori del primo grado.
La Corte affronta poi la questione della produzione documentale versata dall’appellante soltanto in appello. Il Collegio rileva che, in ragione della scelta di rimanere contumace in primo grado, l’ente ha introdotto elementi di prova che non potevano essere apprezzati, realizzandosi la violazione dell’art. 194 c.g.c., che sancisce l’inammissibilità delle prove e il divieto di produrre documenti per la prima volta in appello, salvo che la parte dimostri di non averli potuti proporre o produrre nel giudizio originario per causa ad essa non imputabile. Non essendo stato indicato alcun elemento integrante tale fattispecie, deve escludersi l’inapplicabilità del divieto di nova in appello.
Nel merito l’appello è fondato. La pensione goduta dall’appellato, transitato presso ARPA Sicilia e cessato dal servizio, è pensione civile: la circostanza era evincibile dalla documentazione già presente nel fascicolo di primo grado, prodotta dallo stesso ricorrente. Il decreto di liquidazione era indirizzato al pensionato e all’ente datore di lavoro, indicava la CPDEL come cassa pensionistica, qualificava l’interessato come ex dipendente dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente e richiamava i servizi militari oggetto di ricongiunzione presso la medesima cassa.
Da tali elementi la Sezione desume che l’appellato, cessato dal servizio come civile, non può vantare alcun diritto alla riliquidazione con il computo più favorevole previsto dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che espressamente disciplina la pensione del personale militare. L’accoglimento del gravame comporta l’annullamento delle statuizioni della sentenza impugnata. Le spese di lite, liquidate in favore dell’INPS, seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 31 c.g.c.
Nota della Redazione
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