Perequazione pensionistica e legittimità dei criteri di calcolo da circolari INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 67 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le circolari con cui l’INPS disciplina il calcolo della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici costituiscono atti applicativi della normativa di settore e, in quanto tali, forniscono indicazioni legittime per la determinazione delle singole voci del trattamento. Il giudice contabile, investito della domanda di ricalcolo degli aumenti perequativi, verifica la correttezza dei conteggi illustrati dall’Istituto con riferimento al cumulo perequativo e al blocco dell’indennità integrativa speciale. Ove tali calcoli risultino conformi alla normativa richiamata, la domanda di riliquidazione va respinta. La difficoltà oggettiva di comprensione dei calcoli pensionistici giustifica la compensazione delle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di due trattamenti pensionistici in carico all’INPS (Gestione ex INPDAP), ha convenuto in giudizio l’Istituto deducendo un errore nella quantificazione degli importi dovuti a titolo di perequazione automatica per gli anni 2021 e 2022, con riferimento al trattamento liquidato quale ex dipendente di amministrazione statale. Ha chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione dell’importo globale della pensione, comprensivo delle differenze sull’indennità integrativa speciale, e la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze, con rivalutazione e interessi.
L’Istituto si è costituito richiamando la circolare INPDAP n. 44 del 28.12.2011, che ha dettato nuove disposizioni per il calcolo della rivalutazione, e ha illustrato i conteggi applicati alla posizione del ricorrente, invocando il meccanismo del cumulo perequativo di cui all’art. 34 della legge n. 448/1998. Ha quindi concluso per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al giudice monocratico riguarda la legittimità del criterio di calcolo degli aumenti perequativi adottato dall’INPS e la conseguente spettanza delle differenze richieste. Il ricorrente aveva contestato le deduzioni avversarie perché fondate su circolari e non su atti normativi.
La Corte respinge l’argomento. Osserva che le circolari richiamate dalla difesa dell’Istituto sono fondate sulla normativa che disciplina la materia e non potrebbero essere altrimenti, limitandosi a dare indicazioni ai fini del calcolo delle diverse voci contenute nei trattamenti pensionistici. Il carattere applicativo degli atti interni esclude dunque che la loro natura possa infirmarne la valenza ricostruttiva.
Il giudice sottolinea inoltre che la circolare INPDAP n. 44 del 28 dicembre 2011 è risalente nel tempo, elemento che ne conferma la stabilità quale criterio operativo consolidato.
Su tali premesse, la domanda diretta a ottenere il ricalcolo delle somme riconosciute a titolo di perequazione automatica non merita accoglimento. I calcoli illustrati nella memoria di costituzione dell’INPS sono ritenuti corretti e gli importi liquidati in base agli stessi hanno attribuito al ricorrente le giuste spettanze.
Quanto alle spese, la Corte ne dispone la compensazione, valutata la generale difficoltà di comprensione dei calcoli afferenti al trattamento di quiescenza. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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